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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09068/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata per crediti tributari relativi a IRPEF, addizionale regionale, TARI, oneri accessori e sanzioni, per complessivi euro 85.742,82. La contribuente aveva impugnato l'atto eccependo, tra l'altro, la mancata prova della notifica delle cartelle presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'agente della riscossione aveva depositato documentazione relativa alle notifiche delle cartelle e aveva sostenuto, da un lato, che la pretesa fosse ormai irretrattabile per mancata impugnazione di precedenti intimazioni ritualmente notificate e, dall'altro, che il nuovo regime dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 220/2023, non fosse applicabile al giudizio, sicché il deposito documentale in appello doveva ritenersi ammissibile. La Corte territoriale aveva invece ritenuto tardivo il deposito e aveva confermato l'annullamento per difetto di prova della notifica degli atti prodromici. Nel ricorso per cassazione l'agente della riscossione deduceva violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, per omessa declaratoria di irretrattabilità dei crediti in ragione di precedenti intimazioni non impugnate, e violazione degli artt. 58 e 79 d.lgs. 546/1992, per errata applicazione del nuovo divieto di nuove produzioni documentali in appello.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli connessi. Ha escluso il giudicato esterno invocato dalla contribuente, osservando che la sentenza richiamata riguardava una diversa intimazione di pagamento e non aveva annullato le cartelle sottese. Ha poi affermato che, nel caso di specie, doveva applicarsi il previgente art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 220/2023 e la disciplina transitoria, letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025, non consentiva di applicare il nuovo divieto di nuove produzioni documentali ai giudizi di appello relativi a processi di primo grado instaurati prima del 5 gennaio 2024. Ne è derivato che i documenti prodotti in appello dall'agente della riscossione non potevano essere ritenuti tardivi o inammissibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la documentazione prodotta e valutare anche le precedenti intimazioni poste a sostegno dell'irretrattabilità della pretesa, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per sostenere che l'intimazione successiva era impugnabile solo per vizi propri, in presenza di precedenti atti ritualmente notificati e non impugnati.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 19 nel dedurre l'effetto preclusivo derivante dalla mancata impugnazione di precedenti atti.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    La Corte ha affermato che, nel caso concreto, si applica la versione previgente che consente la produzione di nuovi documenti in appello; il deposito documentale dell'appellante non poteva quindi essere dichiarato tardivo.

  • art. 79 d.lgs. 546/1992

    È stata richiamata la disciplina transitoria, ma la Corte ha ritenuto che non impedisse l'applicazione del previgente art. 58 al giudizio in esame.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    I motivi sono stati incardinati come censure di violazione di legge.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023

    La Corte ne ha considerato la portata transitoria, ma alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale non ha ritenuto applicabile il nuovo art. 58 ai giudizi di appello riferiti a primi gradi instaurati prima del 5 gennaio 2024.

  • art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. 220/2023

    È la disposizione che modifica l'art. 58 del d.lgs. 546/1992; la Corte ha ricondotto ad essa il nuovo divieto di produzione di documenti in appello.

  • Corte cost. n. 36/2025

    È stata richiamata per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023, con conseguente limitazione dell'applicabilità del nuovo regime processuale.

  • Cass. n. 17454/2023

    Richiamata come precedente favorevole alla produzione di nuovi documenti in appello.

  • Cass. n. 27265/2024

    Richiamata per confermare l'orientamento sulla produzione documentale in appello.

  • Cass. n. 25577/2025

    Richiamata a sostegno del medesimo principio sulla ammissibilità di nuove produzioni documentali in appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la disciplina sulle produzioni documentali in appello va applicata secondo il regime transitorio effettivamente vigente: se il primo grado è stato instaurato prima della soglia temporale rilevante, non può essere automaticamente applicato il nuovo divieto introdotto dalla riforma.
  • La produzione in appello di documenti preesistenti al primo grado resta ammissibile quando il regime applicabile è quello previgente dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, senza che sia necessario dimostrare l'impossibilità di produrli prima per causa non imputabile.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma transitoria impone di circoscrivere l'efficacia del nuovo art. 58 ai soli giudizi di appello collegati a primi gradi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma.
  • Il giudicato esterno può operare solo se riguarda il medesimo oggetto sostanziale e gli stessi atti impugnati; una decisione resa su una diversa intimazione di pagamento non estende automaticamente i suoi effetti alle cartelle sottostanti se queste non sono state oggetto di specifico annullamento.
  • Quando l'appellante deduce l'irretrattabilità della pretesa per effetto di precedenti intimazioni non impugnate, il giudice deve esaminare la documentazione relativa a tali atti e alle rispettive notifiche, non potendone prescindere per un erroneo giudizio di tardività delle produzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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