Cassazione Penale, Ordinanza n. 25970/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze fossero in realtà di merito e non idonee a denunciare un vizio di motivazione nei limiti del sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di semilibertà. Con il ricorso, formalmente proposto per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., si lamentava in sostanza una diversa valutazione del merito della decisione, contestando il giudizio di non sufficienza del percorso rieducativo intrapreso. La Corte rileva però che il giudice di merito aveva considerato positivamente l'avvio del percorso rieducativo, ma aveva ritenuto tale avvio troppo recente per fondare il necessario giudizio fiduciario richiesto per le misure alternative, evidenziando altresì la necessità di proseguire l'osservazione e il trattamento intramurario e la gradualità imposta dal profilo personologico del condannato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La censura di vizio di motivazione non può risolversi in mere doglianze di merito o in un dissenso rispetto alla valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza quando la motivazione sia logica e completa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia realmente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito.
- Ai fini della concessione di misure alternative alla detenzione, il giudice può valorizzare non solo l'avvio positivo del percorso rieducativo, ma anche la sua recente instaurazione, la necessità di ulteriore osservazione intramuraria e le esigenze di gradualità nel passaggio a un regime extramurario.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per doglianze meramente reiterative del merito, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
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