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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27797/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di primo grado per difetto di mandato ad impugnare. Il ricorrente, con atto non corredato da specifico mandato rilasciato successivamente al deposito della sentenza di primo grado, deduceva l'ammissibilità del ricorso e sollevava, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale degli articoli introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in particolare l'art. 581, commi 1 ter e 1 quater cod. proc. pen.), lamentando una disparità di trattamento tra imputato assente e le altre parti processuali e violazioni degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima e ragionevole la nuova disciplina (art. 581, commi 1 ter e 1 quater), volta a garantire che l'impugnazione proposta dall'imputato assente sia espressione della sua volontà consapevole e della conoscenza della sentenza, evitando impugnazioni automatiche disposte dal difensore. La Corte si è richiamata a precedenti decisioni della stessa Corte e alla giurisprudenza europea che enfatizza la conoscenza del processo da parte dell'imputato. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1 ter e 1 quater

    introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La norma richiede, per l'imputato assente nel giudizio di primo grado, il rilascio di un specifico mandato ad impugnare per garantire la conoscenza della pronuncia e la volontarietà dell'impugnazione; giudicata una regolamentazione ragionevole della facoltà di impugnazione, non una ingiustificata compressione del diritto di difesa.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla procedura camerale e al contraddittorio cartolare nel vaglio del ricorso.

  • artt. 3, 24, 27, 111 Cost.

    Citate nella prospettazione di illegittimità costituzionale: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, ritenendo che la disciplina novellata sia compatibile con i principi costituzionali evocati, in particolare con l'art. 111 sul diritto a un processo conosciuto e sulla ragionevole durata.

  • artt. 100 e 154 cod. proc. pen.

    Richiamati per evidenziare lo statuto differenziato delle altre parti processuali (parte civile, responsabile civile), per le quali gli adempimenti previsti dai commi 1 ter e 1 quater risultano inutili o formalistici.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33)

    Intervento normativo che ha introdotto le modifiche al procedimento di impugnazione, volto a modulare la facoltà di impugnazione dell'imputato assente.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato assente in primo grado, il difensore deve acquisire un specifico mandato ad impugnare espresso dall'imputato dopo la pronuncia per rendere ammissibile l'appello o la successiva cassazione; l'assenza di tale mandato può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La normativa introdotta con il d.lgs. 150/2022 mira a garantire che le impugnazioni siano frutto della volontà consapevole dell'imputato e della sua conoscenza della sentenza; i tribunali tendono a ritenere legittima e proporzionata tale modulazione della facoltà di impugnazione.
  • Le doglianze di illegittimità costituzionale contro la disciplina che richiede il mandato per l'imputato assente sono difficilmente accoglibili se il legislatore ha perseguito obiettivi ragionevoli come la tutela della conoscenza del processo e la durata ragionevole del giudizio.
  • Per le altre parti processuali (parte civile, responsabile civile) gli adempimenti richiesti per l'imputato assente non sono normalmente estensibili, dato il diverso statuto processuale; pertanto la disparità di trattamento può essere considerata giustificabile.
  • In casi simili il difensore dovrebbe preventivamente ottenere e documentare il mandato ad impugnare o valutare rimedi processuali (es. restitutio in integrum o istanza di estensione dei termini) prima di proporre l'impugnazione, per evitare inammissibilità e sanzioni.

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