Cassazione Penale, Ordinanza n. 24425/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per tentata estorsione e ricettazione. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione fosse fondata su un travisamento della prova, in particolare con riferimento alle dichiarazioni del testimone che aveva assistito alla vicenda. La Corte ha però rilevato che le doglianze erano formulate in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, perché miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e a una diversa ricostruzione probatoria, oltre a essere generiche e non specifiche, in quanto non si confrontavano realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto al travisamento della prova, la Corte ha osservato che, in presenza di doppia conforme, tale vizio è deducibile solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado, circostanza non ricorrente nel caso concreto, poiché le dichiarazioni del testimone erano già state esaminate dal primo giudice.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici e non specifici, perché consistenti in censure di merito e in una richiesta di rivalutazione delle prove estranea ai poteri della Cassazione; ha inoltre escluso la configurabilità del travisamento della prova nei termini dedotti, poiché il materiale probatorio contestato era già stato oggetto di valutazione nei precedenti gradi di merito. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La carenza di specificità del motivo di ricorso, ravvisabile quando non vi sia correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; censure meramente reiterative o assertive sono inammissibili.
- La deduzione del travisamento della prova, in presenza di doppia conforme affermazione di responsabilità, è ammissibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato sia stato valutato per la prima volta nella motivazione del giudice d'appello.
- La Corte di cassazione non può essere richiesta di procedere a una nuova lettura degli elementi di fatto o a una diversa valutazione del materiale probatorio, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre quando l'impugnazione non si misura con le argomentazioni della decisione censurata e si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito.
Come è indicizzato
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