Cassazione Penale, Sentenza n. 10286/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) censura della motivazione della Corte territoriale in ordine alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per la residua somma di euro 15.235,20 (sull'ammontare complessivo di circa 32.000 euro), sostenendo che la Corte non avrebbe considerato adeguatamente le doglianze della difesa e le omissioni/leggerezze del curatore (mancata esibizione di titoli di credito), con invocazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. per la mancanza di prove; 2) censura della motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, lamentando la mancanza di adeguata motivazione circa gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva correttamente assolto l'imputato rispetto a circa euro 17.302,74 perché il curatore, su sollecitazione della difesa, aveva esibito titoli/assegni postdatati che costituivano poste attive escluse dalle distrazioni. Quanto alla residua somma di euro 15.235,20 (saldo attivo del conto cassa), non essendo stata rinvenuta né giustificata né documentata, la Corte di merito ha correttamente ritenuto integrata la distrazione e la responsabilità dell'imputato. Sulla bancarotta documentale la Corte ha valorizzato l'esistenza di una contabilità parallela e la dolosa tenuta irregolare dei libri, con la conseguente alterazione della consistenza patrimoniale in frode ai creditori. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui per entrambe le fattispecie è sufficiente il dolo generico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) - bancarotta fraudolenta patrimoniale
art. 216, comma 1, n. 1; art. 219, comma 2, n. 1; art. 223 R.D. n. 267/1942
La Corte ha considerato integrata la bancarotta fraudolenta patrimoniale quando il saldo attivo del conto (e altre somme) non è stato rinvenuto né giustificato dall'amministratore; la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni/denaro da parte dell'amministratore
Regio Decreto n. 267/1942 (Legge fallimentare) - bancarotta fraudolenta documentale
art. 216, comma 1, n. 2; art. 219, comma 1, n. 1; art. 223 R.D. n. 267/1942
La Corte ha ritenuto che la tenuta dolosamente irregolare della contabilità, con l'esistenza di una contabilità parallela o palesi falsità/incogruenze, integra la bancarotta fraudolenta documentale purché sussista il dolo generico (coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture)
Invocata dalla difesa per sostenere il proscioglimento a causa di carenza di prove o omissioni probatorie; la Corte ha ritenuto però che le omissioni dedotte fossero generiche e che la produzione, da parte del curatore, di titoli abbia eliminato in parte le contestazioni
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020; Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018
Richiamati i principi secondo cui: la prova della distrazione può desumersi dall'assenza di giustificazione della destinazione dei beni; l'affermazione generica dell'imputato non basta a escludere la distrazione; per le fattispecie di bancarotta fraudolenta è sufficiente il dolo generico, senza necessità di prova della consapevolezza dello stato di insolvenza o dello scopo di recare danno ai creditori
Massime di principio
- In casi di bancarotta per distrazione, l'onere probatorio grava sull'amministratore di dimostrare la destinazione lecita dei beni o denaro mancanti; la mera affermazione generica non è sufficiente.
- Se il curatore o altra parte produce documenti (es. titoli, assegni) che ricostruiscono poste attive non contabilizzate, tali produzioni possono escludere la sussistenza di distrazione per quelle poste specifiche.
- Per la bancarotta documentale è decisivo dimostrare una tenuta dolosamente irregolare delle scritture (contabilità parallela, falsità o incongruenze) e il dolo generico è sufficiente; non è necessario provare l'intento specifico di danneggiare i creditori o la consapevolezza dello stato di insolvenza.
- In sede di cassazione le doglianze difensive devono essere specifiche e ben fondate: motivi generici o aspecifici portano all'inammissibilità del ricorso.
- L'invocazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (proscioglimento per carenza di prove) richiede che sia documentata la reale insufficienza probatoria o la mancata acquisizione di elementi decisivi; la semplice menzione di omissioni del curatore non basta se il giudice di merito ha valutato le prove nel complesso.
- Quando si contesta una contestazione patrimoniale complessa, è fondamentale indicare esattamente quali somme si ritengono non distratte e produrre o richiedere la produzione di documentazione concreta che ne dimostri la destinazione o l'esistenza.
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