Cassazione Penale, Sentenza n. 28281/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a Chierchia per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale (capo A). Il difensore contestava la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, lamentando la mancata valutazione della concretezza e attualità del rischio di recidiva e la mancata considerazione di misure meno afflittive. Inoltre si deduceva che il detenuto è affetto da immunodeficienza e in terapia antiretrovirale, per cui il divieto di custodia in carcere previsto dall'art. 275, comma 4‑bis, c.p.p. avrebbe dovuto applicarsi, ovvero il carcere poteva essere autorizzato solo per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; si segnalava infine l'assenza di indicazione di istituto penitenziario con adeguate strutture sanitarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari valorizzando la gravità indiziaria, la flagranza e la convalida dell'arresto, la recidiva plurima dell'imputato, la commissione del fatto mentre era sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G. e le modalità pericolose della condotta che avevano causato lesioni agli operanti. Sul punto sanitario, la Corte ha condiviso che l'affermazione della sindrome da immunodeficienza non risultava supportata da idonea documentazione sanitaria e che la produzione di documentazione nuova in cassazione non può sostituire la prova richiesta in sede cautelare. Ha inoltre richiamato la preclusione all'adozione di misure alternative (autocustodia) in presenza di condanna irrevocabile per evasione (art. 284, comma 5‑bis). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 275, comma 4‑bis, cod. proc. pen.
La disposizione vieta la custodia in carcere per soggetti con gravi patologie salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte ha ritenuto che tale divieto non potesse essere applicato nel caso concreto perché l'affermazione dell'immunodeficienza non era supportata da idonea documentazione sanitaria nell'istruttoria cautelare
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che consente la misura cautelare quando sussiste il pericolo di recidiva reiterativa; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse valutato concretamente e attualmente questo rischio alla luce della pluralità di precedenti e del comportamento commesso durante una misura alternativa
art. 284, comma 5‑bis, cod. proc. pen.
Preclusione a certe misure alternative in presenza di condanne irrevocabili; la Corte ha richiamato tale norma per giustificare il diniego dell'autocustodia in ragione della condanna irrevocabile per evasione nel 2020
art. 28 Reg. Esec. Cod. Proc. Pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria connessi alla decisione
Massime di principio
- Per contestare efficacemente una custodia cautelare per motivi di salute è necessario produrre documentazione sanitaria idonea e tempestiva in sede cautelare; la mera allegazione in cassazione non è idonea a superare la valutazione del giudice di merito
- Le censure generiche di insufficiente motivazione sono difficilmente accolte: il ricorrente deve specificare i profili motivazionali carenti e confrontarsi puntualmente con l'apparato logico‑argomentativo del provvedimento impugnato
- La valutazione del rischio di reiterazione deve essere concreta e attuale; i precedenti, la recidiva e il comportamento tenuto mentre si è sottoposti a misure alternative sono elementi decisivi per giustificare la misura cautelare
- Condanne irrevocabili per reati come l'evasione possono precludere l'adozione di misure meno afflittive (ad es. autocustodia), ai sensi delle previsioni procedurali specifiche
- In Cassazione non si possono riaprire valutazioni di merito basate su elementi di fatto non prodotti o non valutati nei gradi precedenti; la sindrome da immunodeficienza andava documentata e discussa in sede di merito cautelare
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie; è quindi essenziale un esame preventivo critico della fondatezza delle censure prima del deposito del ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28253/2023 del 30/06/2023
- Sentenza penale · 30 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28256/2023 del 30/06/2023
- Sentenza penale · 30 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28257/2023 del 30/06/2023
- Sentenza penale · 30 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28258/2023 del 30/06/2023
- Sentenza penale · 30 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28259/2023 del 30/06/2023
- Sentenza penale · 30 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28260/2023 del 30/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →