Ordinanza n. 355/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti adottati dalla Questura di Firenze con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell'Unione Europea per la durata di anni 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura recante divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di incontri e tornei calcistici, anche internazionali, per la durata di un anno
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento questorile che gli vietava per un anno l'accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionistici e dilettantistici, tornei internazionali e amichevoli, nonché partite della nazionale italiana disputate in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge una censura relativa alla genericità o insufficiente precisione dell'individuazione dei luoghi interdetti, anche in relazione al contesto territoriale di Verona e al transito dei tifosi.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la documentazione fotografica prodotta dalle amministrazioni, in particolare i fotogrammi 87 e 88, mostrasse la presenza del ricorrente in un contesto già predisposto alle condotte aggressive successivamente poste in essere. La collocazione del corteo in una fascia oraria molto anteriore all'evento sportivo e l'inosservanza delle prescrizioni degli organi di polizia sono state ritenute elementi idonei a evidenziare, prima facie, la partecipazione del ricorrente all'evento violento, anche con funzione rafforzativa o agevolativa rispetto alle condotte caratterizzate da violenza. Il Collegio ha inoltre ritenuto infondata la censura concernente la genericità dell'atto, osservando che, benché non fosse precisa l'individuazione dei luoghi interessati dalla manifestazione sportiva e dal transito dei tifosi nel territorio di Verona, la descrizione dei luoghi interdetti risultava comunque sufficientemente precisa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare, esaminata dal TAR nella camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di una persona in un contesto già predisposto a condotte aggressive, unitamente alla collocazione temporalmente anteriore dell'evento sportivo e all'inosservanza delle prescrizioni degli organi di polizia, può costituire elemento prima facie idoneo a dimostrare la partecipazione all'evento violento anche mediante una funzione rafforzativa o agevolativa, senza necessità che la persona abbia posto in essere direttamente le condotte violente.
- Un divieto di accesso alle manifestazioni sportive non è affetto da genericità quando la descrizione dei luoghi interdetti risulta sufficientemente precisa, anche se il provvedimento non individua in modo puntuale ogni luogo interessato dalla manifestazione sportiva o dal transito dei tifosi.
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