Cassazione Penale, Ordinanza n. 33945/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per i reati contestati resta ferma; la doglianza era limitata alla recidiva e non ha inciso sull'affermazione di responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato già condannato in appello per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e minaccia. Il ricorso per cassazione proponeva un solo motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. La difesa sosteneva, in sostanza, che la motivazione sulla recidiva fosse carente o illogica; la Corte rileva però che la censura non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato sia i plurimi precedenti penali dell'imputato sia la maggiore pericolosità desunta dalla condotta oggetto del procedimento.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, richiamata come uno dei reati oggetto della condanna
norma incriminatrice per il reato di lesioni personali, richiamata come uno dei reati oggetto della condanna
norma incriminatrice per il reato di minaccia, richiamata come uno dei reati oggetto della condanna
recidiva
la Corte ritiene congruamente motivata l'applicazione della recidiva, fondata sui precedenti penali e sulla maggiore pericolosità desunta dalla condotta del fatto per cui si procede
Cassa delle ammende
in caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il vizio di motivazione sulla recidiva non è configurabile quando la sentenza impugnata esplicita i precedenti penali dell'imputato e collega ad essi ulteriori elementi sintomatici di maggiore pericolosità desunti dal fatto per cui si procede.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata; una censura che non si misuri con gli argomenti effettivamente posti a base della sentenza è inammissibile.
- La sola contestazione apodittica della recidiva, senza indicare una reale illogicità o carenza del percorso motivazionale, non è idonea a superare la decisione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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