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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17512/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In appello era stata applicata all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato di estorsione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione limitandosi a censurare, in modo generico, l'eccessività della pena che egli stesso aveva concordato e richiesto alla Corte territoriale. La doglianza non investiva profili di formazione del consenso al concordato, né un contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, ma solo il quantum della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della pronuncia al contenuto dell'accordo; sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il ricorrente si doleva solo dell'eccessività della pena da lui stesso concordata, il ricorso è stato ritenuto non consentito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non consente di riesaminare liberamente il trattamento sanzionatorio se la pena rientra nei limiti di legge.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento è deducibile solo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza in materia di concordato in appello; nel caso concreto la relativa doglianza è stata ritenuta non proponibile.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma il giudizio di legittimità si è concluso con declaratoria di inammissibilità e condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, secondo la disciplina conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare in modo generico la misura della pena liberamente concordata dalle parti, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Sono ammissibili in cassazione soltanto le censure che riguardano la validità del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Le doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione di una causa di proscioglimento non sono deducibili quando la critica non attenga a vizi rilevanti e specifici del provvedimento emesso ex art. 599-bis c.p.p.
  • La mera deduzione di eccessività della pena, se riferita a una pena già concordata dalla parte ricorrente, integra un motivo non consentito e comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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