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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21857/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che il Tribunale ha effettuato una diversa valutazione dell'attendibilita' delle dichiarazioni decisive utilizzate dal Giudice di pace senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria. Per violazione della normativa di cui all'art. 603, comma 3-bis, la sentenza impugnata e' stata annullata e la causa e' stata rinviata al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Palermo che aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace. Unico motivo: vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali per aver il giudice di secondo grado ribaltato la valutazione dell'attendibilita' delle stesse dichiarazioni (della persona offesa e di D'Armetta Marianna) ritenute decisive per l'assoluzione di primo grado, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria come previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Il comma 3-bis impone al giudice d'appello che riformi una sentenza assolutoria basata su prove dichiarative decisive di rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio). La Corte individua le condizioni in cui opera l'obbligo: la prova deve essere percettiva, orale, decisiva per l'assoluzione e oggetto di diversa valutazione in appello

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto nel codice di procedura penale il comma 3-bis dell'art. 603, disciplinando l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice d'appello nelle ipotesi indicate

  • Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini)

    Giurisprudenza di legittimita' che ha chiarito i principi applicativi del comma 3-bis: definizione delle caratteristiche della "prova dichiarativa" e precisazione che l'obbligo di rinnovazione sussiste solo quando coesistono tutte le condizioni indicate

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello modifica la valutazione dell'attendibilita' di dichiarazioni orali che erano decisive per un'assoluzione, deve rinnovare l'istruttoria anche d'ufficio; in caso contrario la sentenza puo' essere annullata per violazione di legge.
  • L'obbligo di rinnovazione opera solo se la prova e' dichiarativa, percettiva, resa oralmente, era posta a fondamento dell'assoluzione e viene rivalutata dal giudice d'appello: tutte le condizioni devono ricorrere congiuntamente.
  • Se l'appello si basa su elementi di prova diversi o su nuovi elementi acquisiti regolarmente, la rinnovazione dell'istruttoria potrebbe non essere necessaria; e' essenziale verificare su quali mezzi di prova si fonda il diverso apprezzamento.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe enfatizzare che le dichiarazioni ritenute decisive in primo grado sono state rivalutate senza rinnovazione, chiederne la rinnovazione o, in mancanza, proporre ricorso per cassazione per violazione dell'art. 603, comma 3-bis.
  • I giudici devono motivare chiaramente quando ritengono di poter riconsiderare la credibilita' di testimonianze decisive senza nuova assunzione: la mancata motivazione o la mancata rinnovazione espone la decisione al rischio di annullamento.

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