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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21997/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione della legge processuale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato: si contesta che la Corte d'appello abbia ritenuto valida la dichiarazione di assenza nonostante la notifica fosse stata effettuata al difensore d'ufficio domiciliatario senza prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato (che aveva eletto domicilio presso quel difensore ma con il quale non aveva più contatti).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha affermato che la notifica al difensore d'ufficio domiciliatario, se non prova l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale dal quale derivi la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione alla sua conoscenza, non è sufficiente a fondare la dichiarazione di assenza. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare la sentenza 'Ismail') e l'art. 420-bis c.p.p., la Corte ha dichiarato la nullità assoluta della dichiarazione di assenza e quindi l'omessa citazione dell'imputato; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per la rinnovazione del giudizio (nuovo giudizio).

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    L'art. 420-bis non tipizza in modo predeterminato la condotta che prova la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; spetta al giudice, caso per caso, verificare dalle emergenze fattuali se esistono condotte positive idonee a dimostrare la volontaria sottrazione.

  • Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)

    Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro

    Richiamata quale precedente che richiede la verifica dell'effettiva conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato per procedere in sua assenza.

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail

    Principale pronuncia richiamata: per procedere in assenza è necessario che sia provata la conoscenza dell'avvio del processo (vocatio in iudicium) e che la sottrazione sia volontaria e dimostrata mediante condotte positive; non è sufficiente la mera elezione di domicilio, l'irreperibilità o la semplice mancanza di diligenza.

  • Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)

    Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric

    Conferma l'orientamento delle Sezioni Unite sulla necessità di accertare l'effettiva conoscenza dell'avvio del processo prima di procedere in assenza.

  • Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022 (Belay Woldegebriel Ruta)

    Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay Woldegebriel Ruta

    Riprende i principi secondo cui l'elezione di domicilio o l'irreperibilità non bastano automaticamente a provare la volontaria sottrazione alla cognizione del processo.

  • Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020 (Cappelli)

    Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli

    Ulteriore applicazione del criterio di verifica fattuale e psicologica della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.

  • Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 (Shimi)

    Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi

    Conferma la necessità di apprezzare le circostanze concrete per escludere o affermare la volontaria sottrazione alla conoscenza.

  • Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002 (Conti)

    Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti

    Principio secondo cui la nullità della citazione determina l'annullamento del processo anteriore e impone la rinnovazione del giudizio.

Massime di principio

  • La notifica al difensore domiciliatario non vale automaticamente come prova che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell'avvio del processo: occorre un accertamento concreto che dimostri la conoscenza o la volontaria sottrazione.
  • La volontaria sottrazione alla conoscenza del processo deve risultare da condotte positive e richiede valutazione fattuale e del relativo coefficiente psicologico; mere circostanze passive (irreperibilità, elezione di domicilio, mancata diligenza) non sono di per sé determinanti.
  • Se manca prova della effettiva conoscenza della "vocatio in iudicium", la dichiarazione di assenza è nulla e la citazione deve considerarsi omessa, con conseguente annullamento delle sentenze e rinnovazione del giudizio.
  • Per la difesa e per l'ufficio notificante: è prudente assicurare (e documentare) mezzi di notifica che dimostrino la conoscenza effettiva dell'imputato (contatti diretti, comprovata instaurazione del rapporto con il difensore, attestazioni), onde evitare il rischio di nullità assolute del processo.
  • Nei casi di procedimento in assenza, il giudice deve motivare con riferimento alle circostanze concrete che giustificano la presunzione di conoscenza o di volontaria sottrazione, richiamando e applicando i criteri stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

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