Cassazione Penale, Sentenza n. 4494/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rigers è stato condannato per il reato previsto dall'art. 14, comma 1-bis, T.U. immig. per essersi sottratto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria durante la procedura di espulsione. Ha proposto ricorso per cassazione con due atti: (i) censura dell'acquisizione officiosa e dell'inidoneità probatoria del "foglio firme" della Questura e critica dell'apparenza di motivazione in relazione alla mancata considerazione della causa di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000; (ii) censura per mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio nella lingua a lui comprensibile (albanese).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sulla mancata traduzione: tale nullità è di tipo intermedio (art. 178 e 180 c.p.p.) soggetta a termini di decadenza e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione dopo la sentenza di primo grado. Quanto al "foglio firme", la Corte ha ritenuto che, sebbene il documento potesse essere acquisito anche d'ufficio (art. 234 e 507 c.p.p.), la sentenza del Giudice di pace è viziata per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.: il documento non è stato descritto né valutato criticamente (mancano sottoscrizione, identificazione del redattore e prova testimoniale sulle modalità e limiti del registro), per cui non può giustificare la condanna. Per questi motivi la sentenza è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, diversamente impersonato (deciso il 07/12/2021).
Norme richiamate
art. 14, comma 1-bis, T.U. immig.
Norma sostanziale di riferimento per la condotta contestata: l'omissione di presentazione alla polizia giudiziaria durante la procedura di espulsione è qualificata come reato; la sentenza impugnata ha fondato la condanna su tale disposizione
art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
Prevede una causa di improcedibilità richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura assorbita dopo l'annullamento per altri vizi, non procedendo a una declaratoria autonoma della sua applicazione
Stabilisce le condizioni che impongono la traduzione degli atti all'imputato alloglotta; la Corte ha ritenuto che la mancata traduzione integri una nullità intermedia soggetta a decadenza e non rilevabile per la prima volta in cassazione dopo la sentenza di primo grado
artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.
Definiscono le nullità generali e le loro conseguenze: la Corte li usano per qualificare la nullità per mancata traduzione come "intermedia" e soggetta a decadenza
Consente l'acquisizione di documenti d'ufficio da parte del giudice; la Corte osserva che il "foglio firme" poteva essere acquisito anche senza consenso della difesa
Autorizza l'acquisizione d'ufficio di documenti dal pubblico ministero o dall'ufficio; richiamato per confermare la legittimità dell'acquisizione del "foglio firme" senza consenso
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
«la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata" e non può omettere di individuare le prove poste a base della decisione, "con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione [...] adottati", e con la confutazione dell'eventuale prova contraria.'
Impone l'obbligo motivazionale della sentenza: la decisione deve indicare le prove su cui si fonda, i risultati e i criteri di valutazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse insufficiente perché non ha illustrato né valutato criticamente il "foglio firme"
art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; richiamata per specificare la forma del procedimento
Massime di principio
- La mancata traduzione di atti processuali nella lingua conosciuta dall'imputato, se integra una nullità intermedia ex artt. 178 e 180 c.p.p., è soggetta a termini di decadenza e non può essere fatta valere per la prima volta in Cassazione dopo la sentenza di primo grado.
- Il giudice può acquisire documenti amministrativi (es. "foglio firme") anche d'ufficio ai sensi degli artt. 234 e 507 c.p.p., senza il consenso della difesa; l'acquisizione di per sé è legittima.
- Tuttavia, l'acquisizione lecita non esime il giudice dall'obbligo di descrivere e valutare criticamente il documento nella motivazione della sentenza: documenti non identificati, non sottoscritti o privi di prova sulla loro tenuta hanno valore probatorio limitato se non adeguatamente spiegati.
- Se la condanna è fondata principalmente su un documento che non risulta chiaramente identificato o verificato, la motivazione è viziata ai sensi dell'art. 546 c.p.p. e la sentenza può essere annullata per insufficiente istruzione/argomentazione.
- In situazioni analoghe è opportuno per la difesa chiedere in sede istruttoria l'esibizione della fonte del documento, la chiamata a rendere chiarimenti del funzionario che lo ha redatto e, se necessario, contestarne formalmente l'attendibilità già nel grado di merito per evitare decadenze processuali.
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