Cassazione Penale, Sentenza n. 16507/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zonca ha impugnato l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena sostenendo l'erronea applicazione degli artt. 163 e 165 c.p.: lamenta che, in sede di cognizione, la sospensione era stata subordinata all'"eliminazione delle conseguenze dannose del reato" senza determinare la prestazione (quantum) e quindi con contenuto indeterminato e inesigibile; chiedeva altresì che l'obbligo fosse meglio specificato, anche in via gradata, ai sensi dell'art. 635 c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha rilevato che la condizione imposta in sede di cognizione è rimasta a contenuto indeterminato (non essendo stata liquidata la responsabilità civile perché la parte offesa non si è costituita) e che, secondo giurisprudenza consolidata, l'inadempimento di una prestazione non determinata non può legittimare la revoca del beneficio perché la prestazione è inesigibile. Ha inoltre ricordato che il giudice dell'esecuzione può colmare l'indeterminatezza anziché limitarsi a constatarne la mancata esecuzione e che deve verificare se l'inadempimento sia dovuto a impossibilità assoluta. Per questi motivi ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Novara per un nuovo giudizio, con disposizioni di merito da adottare alla luce dei principi esposti.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina della sospensione condizionale della pena quale istituto che può essere subordinato all'adempimento di condizioni; la Corte ha valutato l'erroneità dell'apposizione di una condizione a contenuto indeterminato.
Rinvio all'obbligo imposto al condannato di riparare il danno; la sentenza richiama la necessità che l'obbligo sia determinato/quantificato per essere esigibile.
Citato in relazione alla possibilità di imporre l'"eliminazione delle conseguenze dannose del reato" come condizione; la Corte osserva che, se la prestazione non è determinata (ad es. per mancata costituzione della parte offesa e mancata liquidazione del danno), la condizione è indeterminata e inesigibile.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata a obblighi a contenuto indeterminato: il giudice deve, in sede di cognizione, rendere la prestazione determinata o comunque determinabile (quantum o modalità) affinché sia esigibile.
- Se la parte offesa non si costituisce e non viene liquidato il danno, il requisito della determinazione della prestazione non può essere eluso: una condizione non quantificata è oggettivamente inesigibile e non legittima automaticamente la revoca del beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere di colmare carenze di determinazione lasciate dal giudice di cognizione (es. precisare termini, modalità o quantificare la prestazione), ma non può limitarsi a constatare l'inadempienza: deve accertare se l'inadempimento sia dovuto a impossibilità assoluta o ad altra causa ostativa alla revoca.
- Prima di chiedere o disporre la revoca della sospensione condizionale per inadempimento, le parti (difesa o Procura) dovrebbero proporre al giudice dell'esecuzione richieste istruttorie e di chiarimento che consentano la determinazione della prestazione ovvero dimostrare l'effettiva impossibilità di adempiere.
- In casi analoghi il rimedio tipico è l'annullamento dell'ordinanza di revoca e il rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo esame, con l'onere per quest'ultimo di colmare le carenze motivazionali o di determinazione prima di procedere alla revoca.
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