Sentenza del 03/10/2019 n. 24681 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA relativa al riacquisto di attrezzature agricole, ritenendo inesistenti le operazioni di vendita e successivo riacquisto del medesimo bene, effettuate tramite società interposte. I motivi di ricorso riguardavano la violazione delle norme in materia di detrazione IVA, fatture per operazioni inesistenti, onere della prova e presunzioni. L'Amministrazione sosteneva inoltre che la buona fede della contribuente e l'assenza di un danno erariale non fossero sufficienti a legittimare la detrazione, soprattutto considerando che i beni usati erano stati valorizzati come beni nuovi, mentre la legge agevolativa invocata riguardava esclusivamente beni strumentali nuovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il diritto alla detrazione IVA presuppone la concreta effettuazione dell'operazione imponibile e non nasce dalla sola emissione della fattura. In caso di operazione inesistente, la neutralità dell'IVA non impedisce il diniego della detrazione, né è decisiva la buona fede del contribuente. Inoltre, l'IVA indicata in una fattura relativa a un'operazione inesistente rimane dovuta dall'emittente, salvo tempestiva eliminazione o rettifica della fattura e purché sia escluso ogni rischio di perdita del gettito fiscale. La Corte ha anche ritenuto ragionevole la presunzione di fraudolenza derivante dalla sproporzione tra il valore dei beni usati e i prezzi praticati, corrispondenti a quelli di beni nuovi. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Il diritto alla detrazione dell'IVA presuppone che l'imposta sia riferita a un'operazione effettivamente realizzata e inerente all'attività del soggetto passivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti....l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura
L'IVA esposta in una fattura relativa a un'operazione inesistente è comunque dovuta dall'emittente, salvo che la fattura sia tempestivamente corretta o eliminata e sia escluso il rischio di perdita del gettito fiscale.
La parte che intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi; l'Amministrazione deve provare gli elementi della pretesa, mentre il contribuente deve dimostrare i fatti impeditivi o contrari, inclusa l'effettiva realizzazione dell'operazione quando questa sia contestata.
Codice civile, artt. 2727 e seguenti
Sono ammesse presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, la sproporzione tra il valore di beni usati e i prezzi corrispondenti a beni nuovi poteva costituire un elemento presuntivo della fittizietà o fraudolenza delle operazioni.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329
La disciplina agevolativa richiamata dalla contribuente riguarda l'acquisto di beni strumentali nuovi; non può quindi giustificare operazioni aventi a oggetto beni usati o operazioni meramente circolari e prive di effettiva sostanza economica.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 10, par. 2, e 17, par. 1
Il diritto alla detrazione nasce quando l'imposta diventa esigibile, ma solo se la cessione di beni o la prestazione di servizi è stata effettivamente realizzata.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 21, n. 1, lett. c)
L'IVA indicata in fattura può essere dovuta anche indipendentemente dall'esistenza di un'operazione imponibile, per prevenire il rischio che il destinatario eserciti una detrazione indebita e per tutelare il gettito fiscale.
Massime di principio
- La detrazione IVA non dipende dalla sola esistenza di una fattura formalmente corretta: è necessario dimostrare che la cessione o il servizio siano stati realmente eseguiti.
- La buona fede del contribuente e l'assenza di un vantaggio fiscale o di un danno immediato per l'Erario non consentono, da sole, di detrarre l'IVA relativa a operazioni inesistenti.
- Le operazioni circolari, con rivendita e successivo riacquisto del medesimo bene, richiedono una documentazione particolarmente solida circa la reale consegna, il pagamento, la disponibilità dei beni e la finalità economica dell'operazione.
- Una significativa sproporzione tra il valore reale dei beni e il prezzo fatturato può costituire una presunzione di inesistenza o di frode, soprattutto quando il prezzo è incompatibile con la natura usata del bene.
- L'IVA indicata in una fattura per operazioni inesistenti può rimanere dovuta dall'emittente, anche se l'operazione sottostante non è stata effettuata, salvo tempestiva rettifica o annullamento e assenza di rischio di detrazione indebita.
- Per beneficiare di regimi agevolativi riferiti a beni nuovi, occorre provare che i beni possiedano effettivamente tale requisito; una qualificazione contrattuale o contabile non è sufficiente a trasformare beni usati in beni nuovi.
- In giudizio, quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente offrire prove concrete idonee a dimostrare l'effettività e la sostanza economica delle operazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 242 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 329 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 3 ott 2019Sentenza del 03/10/2019 n. 782 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →