Cassazione Penale, Ordinanza n. 19953/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico generico e non autosufficiente rispetto alla censura sul trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo, formalmente qualificato come violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 133 c.p., con contestazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che le doglianze sono formulate in modo del tutto generico, mediante affermazioni astratte e prive sia delle specifiche ragioni di diritto sia dei concreti dati di fatto idonei a sorreggere la richiesta di censura della pena. Viene inoltre evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata sul punto era sufficiente, non illogica e aveva adeguatamente preso in esame le deduzioni difensive.
Norme richiamate
La norma è richiamata come parametro del sindacato sul trattamento sanzionatorio; la Corte osserva che la motivazione sul punto era sufficiente e non illogica, sicché la censura che la investiva risultava generica.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica, indicando puntualmente le ragioni di diritto e i dati di fatto che renderebbero erronea o illogica la motivazione del giudice di merito.
- Una doglianza che si limiti a formule astratte e apodittiche, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità.
- La motivazione sulla commisurazione della pena è insindacabile in cassazione quando sia sufficiente, non manifestamente illogica e risulti avere esaminato le deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19879/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19885/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19888/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19890/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19891/2025 del 28/05/2025
- ordinanza_penale · 28 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19893/2025 del 28/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →