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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19953/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico generico e non autosufficiente rispetto alla censura sul trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo, formalmente qualificato come violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 133 c.p., con contestazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che le doglianze sono formulate in modo del tutto generico, mediante affermazioni astratte e prive sia delle specifiche ragioni di diritto sia dei concreti dati di fatto idonei a sorreggere la richiesta di censura della pena. Viene inoltre evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata sul punto era sufficiente, non illogica e aveva adeguatamente preso in esame le deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La norma è richiamata come parametro del sindacato sul trattamento sanzionatorio; la Corte osserva che la motivazione sul punto era sufficiente e non illogica, sicché la censura che la investiva risultava generica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica, indicando puntualmente le ragioni di diritto e i dati di fatto che renderebbero erronea o illogica la motivazione del giudice di merito.
  • Una doglianza che si limiti a formule astratte e apodittiche, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità.
  • La motivazione sulla commisurazione della pena è insindacabile in cassazione quando sia sufficiente, non manifestamente illogica e risulti avere esaminato le deduzioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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