Cassazione Penale, Sentenza n. 36114/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma del sequestro preventivo disposto per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, lamentando in particolare l'insufficiente motivazione sul "periculum in mora": i beni sequestrati erano stati acquistati molto tempo prima dei fatti contestati, non erano mai stati oggetto di atti dispositivi e la società era già sottoposta a verifiche fiscali dal 2019 senza che fossero emerse distrazioni patrimoniali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha motivato che la valutazione del periculum in mora era formulata con espressioni generiche richiamando la gravità dell'evasione (IVA pari a €7.800.141,26) e la presunta condotta fraudolenta pluriennale, senza comunque indicare specifici indici di dispersione del patrimonio o rispondere alla prova del ricorrente circa l'assenza di atti dispositivi. Per tale omissione la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
Indica il capo di imputazione relativo ai reati tributari (qui collegato all'IVA evasa): la norma è richiamata per qualificare il fatto contestato all'indagato, ma la decisione impugnata non ha dimostrato in concreto il rischio di dispersione patrimoniale più di quanto indicato nel capo di imputazione provvisorio
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata e rinviare il procedimento al giudice di merito per un nuovo esame quando riscontri vizi o omissioni nella motivazione o nell'istruttoria che rendono necessaria una rivalutazione
Massime di principio
- La sussistenza del "periculum in mora" per il sequestro preventivo richiede motivazione specifica e parametri concreti: non è sufficiente richiamare l'entità dell'evasione o la generica ripetizione del meccanismo fraudolento senza indicare indici di dispersione patrimoniale
- Se i beni sequestrati risultano acquisiti in epoca anteriore e non vi sono atti dispositivi o distrattivi documentati, ciò costituisce elemento rilevante a favore dell'imputato e può compromettere la legittimità del sequestro
- La prova che la società sia stata sottoposta a verifiche fiscali senza riscontri di distrazione patrimoniale (es. attenzione degli organi di controllo dal 2019 senza atti dispositivi) è un fatto decisivo che il giudice del riesame deve considerare e valutare esplicitamente
- La motivazione giudiziale deve rispondere puntualmente alle deduzioni difensive: l'omessa considerazione di un punto decisivo dell'istanza di riesame determina annullamento e rinvio
- Per ridurre il rischio di conferma del sequestro, il ricorrente dovrebbe documentare l'origine e la storicità dei beni, l'assenza di atti dispositivi e fornire elementi che contrastino il rischio di dissipo indicato dall'accusa
- Per l'accusa, è opportuno indicare, oltre alla dimensione dell'evasione, specifici indici oggettivi del rischio di dispersione (cessioni, trasferimenti, atti dispositivi recenti, collegamenti societari volti a sottrazione di beni) per supportare la sussistenza del periculum in mora
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