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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01387/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. relativo all'accertamento giudiziale dei requisiti sanitari per prestazioni assistenziali, il Tribunale di Roma non ha omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto per una prestazione di cui alla legge n. 18/1980, ha invece omologato l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 12 della legge n. 118/1971 e, applicando il principio di soccombenza, ha posto le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico del ricorrente. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che le spese di C.T.U. debbano rientrare tra le spese processuali esenti quando ricorrono i presupposti dell'esonero previsto dalla norma. L'INPS ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'onere delle spese di consulenza tecnica d'ufficio segue la disciplina delle spese processuali e, quindi, non può gravare sul soccombente quando sussistano le condizioni per l'esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c. Ha pertanto cassato il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di C.T.U. e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ponendo tali spese a carico dell'INPS. Ha inoltre condannato l'INPS alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 445-bis c.p.c.

    norma procedurale che disciplina il decreto del tribunale all'esito dell'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    prevede l'esonero dalle spese processuali nei casi in cui ricorrano le condizioni stabilite dalla disposizione; secondo la Corte tale esonero comprende anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 1 L. 18/1980

    norma richiamata nel decreto impugnato quale parametro del requisito sanitario non omologato.

  • art. 12 L. 118/1971

    norma richiamata nel decreto impugnato quale parametro del requisito sanitario omologato.

  • art. 360, comma primo, n. 1 c.p.c.

    norma indicata dal ricorrente come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 384, comma secondo c.p.c.

    consente alla Corte, quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Le spese di consulenza tecnica d'ufficio rientrano nella disciplina delle spese processuali e, nei casi previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., non possono essere poste a carico della parte soccombente esonerata.
  • Quando la questione riguarda soltanto la regolazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c.
  • Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., la statuizione sulle spese di C.T.U. deve essere verificata alla luce della disciplina speciale dell'esonero dalle spese, non potendosi automaticamente applicare il principio generale di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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