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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34219/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza di imputazione coatta denunciando violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU per mancata astensione del giudice per le indagini preliminari, il quale aveva in precedenza rigettato una richiesta di revoca del sequestro preventivo motivando la sussistenza di rilevanti elementi di colpa a carico dell'indagata. Si sostiene che, alla luce della giurisprudenza CEDU (sentenza Urgesi c. Italia), l'imparzialità del giudice impone la rilevazione d'ufficio dell'incompatibilità e la disapplicazione delle norme interne (artt. 34 e 36 cod. proc. pen.) che non prevedono tale incompatibilità, con conseguente nullità del provvedimento.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che l'ordinanza di imputazione coatta non è impugnabile in Cassazione secondo il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.), essendo atto ordinatorio regolato e previsto dalla legge (art. 409, comma 5 c.p.p.). L'eccezione di utilizzare l'istituto dell'abnormità per superare la tassatività è respinta: l'abnormità è rimedio eccezionale e non può essere estesa a situazioni di illegittimità ordinaria. La Corte conclude che il provvedimento rientra nei poteri del giudice e non determina stasi del processo, ma la progressione del procedimento; perciò il ricorso non è ammissibile. Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese e a pagare alla cassa delle ammende €3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    La ricorrente invoca la norma per sostenere la mancanza di un regime di incompatibilità del giudice; la Corte osserva che tale disciplina non rende impugnabile l'ordinanza di imputazione coatta e non giustifica la disapplicazione ex officio in base alla CEDU.

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla ricorrente insieme all'art. 34; la Corte ritiene che la normativa interna non comporti l'impugnabilità in Cassazione del provvedimento impugnato.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai rimedi giurisdizionali; la Corte richiama la distinzione tra atti impugnabili e atti ordinatori non suscettibili di cassazione sulla base della tassatività dei rimedi prevista dalla legge.

  • art. 6 CEDU

    Principio di diritto europeo sul giusto processo e imparzialità del giudice; la ricorrente si richiama alla giurisprudenza CEDU per sostenere l'obbligo di rilevare l'incompatibilità d'ufficio, ma la Corte di legittimità non ritiene che ciò trasformi l'ordinanza impugnata in provvedimento cassabile.

  • Sentenza CEDU Urgesi c. Italia

    La ricorrente cita la pronuncia che afferma l'imparzialità del giudice come criterio inderogabile rilevabile d'ufficio; la Corte di cassazione prende atto del principio ma lo ritiene non idoneo a estendere la cassabilità di un atto ordinatorio regolarmente previsto dall'ordinamento interno.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiama il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; la Corte lo applica per escludere la possibilità di cassazione dell'ordinanza di imputazione coatta.

  • art. 409, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istituto dell'imputazione coatta; la Corte rileva che il provvedimento impugnato rientra esattamente nei poteri conferiti dalla legge e non costituisce atto 'abnorme'.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione in relazione al principio di tassatività delle nullità, nelle quali l'istituto dell'abnormità costituisce deroga eccezionale.

  • Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)

    Giurisprudenza di legittimità che delimita la nozione di atto abnorme e ne ribadisce la carattere eccezionale e residuale; citata per escludere un'eccessiva estensione dell'istituto dell'abnormità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento alla cassa delle ammende; applicata per irrogare l'ammenda di €3.000.

Massime di principio

  • L'ordinanza di imputazione coatta, disciplinata dall'art. 409 c.p.p., è atto ordinatorio previsto dalla legge e, di regola, non è impugnabile in Cassazione: la tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.) limita le possibilità di ricorso.
  • L'istituto dell'abnormità è eccezionale e non può essere usato per aggirare la regola della tassatività degli impugnativi: solo atti realmente estranei o radicalmente anomali rispetto al sistema processuale possono rientrarvi.
  • La mera pregressa adozione di provvedimenti cautelari da parte dello stesso giudice non determina automaticamente un'incompatibilità tale da rendere nullo o cassabile l'atto successivo; occorre provare una mancanza di imparzialità che esca dallo schema normale del potere giudiziario.
  • I principi CEDU sull'imparzialità (es. Urgesi) possono essere invocati, ma la loro efficacia nel modificare la cassabilità di atti interni dipende dall'interpretazione del rapporto tra diritto europeo e disciplina processuale nazionale: spesso i rimedi interni ordinari devono essere esperiti prima di far valere questioni di imparzialità in sede europea.
  • Per contestare l'imparzialità del giudice è preferibile utilizzare gli strumenti processuali appropriati (ricusazione, impugnazioni ammesse) e documentare fatti che evidenzino una radicata parzialità, piuttosto che appellarsi alla sola circostanza di una decisione precedente.

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