Ordinanza n. 196/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00224/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Sicilia che aveva negato la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di censura dell’ordinanza di primo grado né i vizi dedotti contro gli atti dell’Amministrazione. Il giudizio riguarda provvedimenti amministrativi la cui esecuzione è stata ritenuta connessa a esigenze imperative di interesse generale.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che non sussistessero apprezzabili ragioni per discostarsi dall’assetto cautelare stabilito dal TAR. La decisione è stata motivata, da un lato, dalla già fissata udienza di merito davanti al TAR per il 1° dicembre 2026 e, dall’altro, dalla necessità di considerare le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; il CGARS lo ha deciso respingendo l’impugnazione.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il giudice può confermare il rigetto della misura cautelare quando non emergano ragioni apprezzabili per discostarsi dalla valutazione del giudice di primo grado.
- La prossimità dell’udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare, soprattutto quando non siano evidenziate ragioni specifiche per anticipare gli effetti della tutela richiesta.
- Nella valutazione della sospensione cautelare devono essere considerate le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1291/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1292/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1293/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1306/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →