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Ordinanza

Ordinanza n. 196/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 00224/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Sicilia che aveva negato la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di censura dell’ordinanza di primo grado né i vizi dedotti contro gli atti dell’Amministrazione. Il giudizio riguarda provvedimenti amministrativi la cui esecuzione è stata ritenuta connessa a esigenze imperative di interesse generale.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che non sussistessero apprezzabili ragioni per discostarsi dall’assetto cautelare stabilito dal TAR. La decisione è stata motivata, da un lato, dalla già fissata udienza di merito davanti al TAR per il 1° dicembre 2026 e, dall’altro, dalla necessità di considerare le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; il CGARS lo ha deciso respingendo l’impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice può confermare il rigetto della misura cautelare quando non emergano ragioni apprezzabili per discostarsi dalla valutazione del giudice di primo grado.
  • La prossimità dell’udienza di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare, soprattutto quando non siano evidenziate ragioni specifiche per anticipare gli effetti della tutela richiesta.
  • Nella valutazione della sospensione cautelare devono essere considerate le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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