Parere n. 857/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Eudental s.r.l., contro l’Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud per l’annullamento del provvedimento n. 1035 del 16 novembre 2022 di definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera n. 1035 del 16 novembre 2022 relativa alla definizione della regressione tariffaria unica per l’anno 2021
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui l’ASL Napoli 3 Sud ha determinato la quota del fatturato 2021 non liquidabile, o da recuperare se già corrisposta, per effetto del superamento del tetto di spesa della branca odontoiatrica e dell’applicazione della regressione tariffaria unica. Con un unico motivo ha dedotto il difetto di motivazione sugli importi, la lesione del legittimo affidamento derivante dall’avvenuto pagamento, anche a saldo, delle prestazioni, l’omessa attivazione dell’autotutela, la violazione degli obblighi contrattuali di comunicazione preventiva sull’andamento della spesa e sull’esaurimento del plafond, nonché l’illegittimità dell’omessa remunerazione integrale, sostenendo che la regressione avrebbe potuto comportare soltanto una remunerazione ridotta. La questione preliminare esaminata dalla Sezione riguarda tuttavia la giurisdizione: occorre stabilire se l’impugnazione della delibera di definizione della RTU concerna l’esercizio di poteri autoritativi o, invece, un’attività paritetica e meramente patrimoniale riconducibile al rapporto contrattuale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione e ha disposto un’istruttoria integrativa. Ha richiamato l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023, che, con riferimento a una delibera analoga, ha affermato la giurisdizione ordinaria quando le contestazioni riguardano soltanto modalità, tempi e calcolo della regressione, qualificando l’attività dell’ASL come paritetica e iure privatorum. La Sezione ha tuttavia rilevato che, quando è impugnata la stessa delibera di definizione della RTU, occorre verificare se essa sia meramente esecutiva di criteri previamente stabiliti oppure se disponga di un margine di discrezionalità o stabilisca essa stessa i criteri di riparto. A tal fine ha chiesto al Ministero della salute, previa interlocuzione con la Regione Campania e con l’ASL, di chiarire il fondamento giuridico della RTU, la fonte e il contenuto dei criteri di riparto tra le strutture, il rapporto tra tali criteri e la delibera impugnata, gli eventuali effetti dell’accoglimento sugli operatori non ricorrenti e la presenza di controinteressati, nonché le modalità di comunicazione o pubblicazione della delibera, rilevanti ai fini della ricevibilità o ammissibilità del ricorso. Il Ministero dovrà depositare la relazione integrativa entro novanta giorni, previamente comunicandola alle parti, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per osservazioni o controdeduzioni. La trattazione è stata rinviata.
Osservazioni
Giurisdizione sulla delibera di definizione della RTU
La Sezione ha rilevato la necessità di chiarire se la delibera impugnata sia espressione di potere autoritativo oppure atto paritetico e meramente esecutivo nell’ambito del rapporto contrattuale, poiché da tale qualificazione dipende il riparto di giurisdizione.
Fondamento giuridico della regressione tariffaria unica
Il Ministero deve indicare la specifica fonte normativa o regionale che fonda il meccanismo della RTU, anche acquisendo, se necessario, chiarimenti dalla Regione Campania e dall’ASL Napoli 3 Sud.
Criteri di riparto della RTU
Devono essere individuate la fonte e le modalità di determinazione dei criteri con cui il superamento del tetto di spesa della branca o macroarea è imputato alle singole strutture accreditate, chiarendo se tali criteri siano stabiliti da atti regionali, atti dell’ASL, contratti individuali, dalla delibera impugnata o dai lavori del tavolo tecnico.
Rapporto tra criteri predefiniti e delibera impugnata
Occorre stabilire se la delibera di definizione della RTU sia meramente attuativa di criteri fissati a monte, se disponga di un margine di discrezionalità nella loro applicazione o se stabilisca essa stessa i criteri, eventualmente sulla base dell’istruttoria del tavolo tecnico.
Eventuali controinteressati
Il Ministero deve chiarire se l’accoglimento del ricorso potrebbe comportare l’aumento degli importi richiesti agli operatori non ricorrenti, verificando così l’eventuale presenza di controinteressati ai quali il ricorso avrebbe dovuto essere notificato.
Documentazione regionale da acquisire
Devono essere trasmesse la delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e le delibere regionali che definiscono in generale il meccanismo della RTU applicato negli anni 2019, 2020 e 2021.
Comunicazione o pubblicazione della delibera
Il Ministero deve chiarire se la delibera impugnata sia stata comunicata o pubblicata, per consentire la verifica dei profili di ricevibilità o ammissibilità del ricorso straordinario.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario costituisce il procedimento nel quale è stato richiesto il parere della Sezione; il testo non richiama uno specifico articolo.
Ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023
“si tratta […] di doglianze tutte vertenti sulle modalità e i tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria […] l’Asl non agisce (più) nell’esercizio dei propri poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, vanno ad incidere sull’entità del corrispettivo spettante al Centro”
La giurisdizione ordinaria sussiste quando le contestazioni riguardano soltanto modalità, tempi e operazioni di calcolo della regressione tariffaria, senza investire gli atti a monte che hanno stabilito il meccanismo e i criteri della RTU.
Delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003
È indicata come uno degli atti regionali che hanno introdotto il meccanismo della RTU; la Sezione ne ha disposto l’acquisizione.
Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2025, n. 5418
È richiamata quale esempio di orientamento favorevole alla giurisdizione amministrativa nelle controversie relative alla RTU.
T.A.R. Campania (Napoli), sez. I, 2 agosto 2024, n. 4526
È richiamata quale esempio di orientamento favorevole alla giurisdizione ordinaria nelle controversie relative alla RTU.
Massime di principio
- Quando una controversia sulla regressione tariffaria riguarda soltanto le modalità, i tempi e le operazioni di calcolo applicate dall’ASL sulla base di criteri già stabiliti, la relativa attività può qualificarsi come paritetica e iure privatorum, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario.
- Quando è impugnata direttamente la delibera di definizione della regressione tariffaria, il riparto di giurisdizione richiede di verificare se l’atto sia meramente esecutivo di criteri fissati a monte oppure se eserciti un margine di discrezionalità o stabilisca esso stesso i criteri di imputazione del superamento del tetto di spesa.
- Ai fini della qualificazione della delibera di regressione tariffaria e del conseguente riparto di giurisdizione, l’amministrazione deve rendere conoscibili il fondamento giuridico del meccanismo, la fonte dei criteri di riparto tra le strutture e il rapporto tra tali criteri e gli importi concretamente richiesti.
- Nel ricorso straordinario, prima della decisione di merito, deve essere verificato se l’eventuale accoglimento possa incidere sulla posizione economica di operatori non ricorrenti, così da individuare eventuali controinteressati cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato.
Impugnazione della regressione tariffaria unica per il 2021
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un centro odontoiatrico accreditato contro la delibera dell’ASL Napoli 3 Sud che ha determinato, per l’anno 2021, gli importi non remunerabili o da recuperare per effetto della regressione tariffaria unica (RTU), applicata dopo il superamento del tetto di spesa della relativa branca.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente ha contestato, con un unico motivo, il difetto di motivazione degli importi e ha sostenuto:
- che i pagamenti già effettuati dall’ASL, compresi in molti casi i saldi delle fatture, avrebbero generato un legittimo affidamento sulla spettanza del credito;
- che tale affidamento avrebbe potuto essere superato soltanto mediante un legittimo esercizio dell’autotutela, non intervenuto nel caso concreto;
- che l’ASL avrebbe violato gli obblighi contrattuali di comunicazione preventiva sull’andamento della spesa e sulla prevista data di esaurimento del plafond;
- che la RTU avrebbe potuto comportare soltanto una remunerazione ridotta delle prestazioni, non la loro omessa remunerazione.
Il Ministero della salute ha chiesto il rigetto, sostenendo che la delibera si limiterebbe ad applicare atti programmatici che avevano già fissato i tetti di spesa e che non esisterebbero termini di decadenza per l’operatività della regressione.
Questione preliminare di giurisdizione
La Sezione ha ritenuto l’affare non ancora maturo per la decisione, concentrando l’istruttoria sulla giurisdizione del giudice amministrativo.
Ha richiamato l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32259 del 21 novembre 2023, resa in una controversia relativa a una delibera analoga della stessa ASL. Secondo tale ordinanza, quando le doglianze riguardano soltanto il modo e il momento di applicazione della regressione, senza contestare gli atti a monte che hanno stabilito il meccanismo e i criteri di calcolo, l’ASL agisce come parte del rapporto contrattuale e compie atti paritetici. La controversia riguarda quindi il corrispettivo spettante alla struttura e appartiene alla giurisdizione ordinaria.
La Sezione ha però evidenziato che il caso in esame presenta una possibile differenza: la ricorrente impugna direttamente la delibera di definizione della RTU. Occorre pertanto comprendere se tale delibera sia soltanto applicativa di criteri già predeterminati oppure se abbia concorso a stabilire i criteri di riparto del superamento del tetto di spesa o abbia esercitato un margine di discrezionalità nella loro applicazione. Anche la giurisprudenza amministrativa successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite non è univoca: il Consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione amministrativa nella sentenza n. 5418 del 23 giugno 2025, mentre il TAR Campania ha sostenuto la giurisdizione ordinaria nella sentenza n. 4526 del 2 agosto 2024.
Incombenti istruttori
Il Ministero della salute dovrà integrare la relazione istruttoria, previa interlocuzione, se necessaria, con la Regione Campania e con l’ASL Napoli 3 Sud, chiarendo:
- il fondamento giuridico specifico del meccanismo della RTU;
- la fonte dei criteri utilizzati per ripartire tra le singole strutture il superamento del tetto di spesa della branca o macroarea;
- se tali criteri derivino da delibere regionali, atti dell’ASL, contratti con i singoli operatori, dalla delibera di definizione della RTU o dalla documentazione del tavolo tecnico;
- il rapporto tra i criteri di riparto e la delibera impugnata;
- se la delibera sia meramente esecutiva di criteri previamente stabiliti, se disponga di un margine di discrezionalità o se stabilisca essa stessa i criteri;
- se l’eventuale accoglimento del ricorso possa determinare un aumento degli importi richiesti agli operatori non ricorrenti, ai fini dell’individuazione di eventuali controinteressati;
- se la delibera impugnata sia stata comunicata o pubblicata, per la verifica della ricevibilità o ammissibilità del ricorso.
Dovranno inoltre essere trasmesse la delibera della Giunta regionale n. 2451 del 1° agosto 2003 e le delibere regionali che definiscono il meccanismo della RTU applicato negli anni 2019, 2020 e 2021.
Termini e prosecuzione del procedimento
Il Ministero dovrà depositare la relazione integrativa entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere. La relazione dovrà essere previamente partecipata alle altre parti, alle quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare osservazioni o controdeduzioni.
La Sezione ha rinviato la trattazione dell’affare a una successiva adunanza, da fissare da parte del Presidente, e ha disposto la comunicazione del parere anche alla Regione Campania e all’ASL Napoli 3 Sud.
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