Cassazione Penale, Sentenza n. 45578/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/07/2024 che aveva confermato il provvedimento del G.I.P. del 30/05/2024 con cui era stata applicata nei confronti del Giudice Raffaele la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110, 416-bis c.p.). Il ricorrente era ritenuto aver posto la propria attività imprenditoriale a disposizione del clan capeggiato da Greco Emanuele, con un accordo sinallagmatico produttivo di vantaggi reciproci e pagamenti a esponenti mafiosi (tra cui Rinaldi Salvatore). Il ricorso articolava due motivi: 1) inutilizzabilità di una conversazione intercettata del 22/04/2019 tra il ricorrente e l'avv. Ignazio Danzuso per violazione delle garanzie previste per i difensori; 2) insussistenza delle esigenze cautelari attuali e concrete, posto che i rapporti rilevanti sarebbero risaliti al 2019 e non avrebbero carattere attuale fino al 2021.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'inutilizzabilità della intercettazione, applicando il principio per cui il divieto previsto dall'art. 271, comma 2, c.p.p. opera solo se la conversazione è pertinente all'attività professionale del difensore e riguarda fatti conosciuti in ragione della professione; nel caso concreto la conversazione del 22/04/2019 non è risultata riconducibile a funzione difensiva. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto sussistente la presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3) e valida la valutazione prognostica del giudice del riesame, valorizzando elementi che dimostravano la protrazione dei rapporti e i pagamenti anche dopo l'arresto di Greco Emanuele e il fatto che il ricorrente avesse proseguito i rapporti con Rinaldi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposti adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 271, comma 2, cod. proc. pen.
non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati
Il divieto opera a tutela dell'avvocato quando la conversazione è pertinente alla sua attività professionale e riguarda fatti conosciuti in ragione della professione; se la conversazione non è riconducibile all'esercizio della funzione professionale, il divieto non si applica.
art. 200, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento alle categorie di persone (tra cui il difensore) protette dalla norma sulle intercettazioni; la normativa distingue i casi in cui è vietata l'utilizzazione delle intercettazioni.
art. 103, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di limitazione all'utilizzabilità delle conversazioni del difensore: il divieto non riguarda tutte le conversazioni del difensore ma solo quelle pertinenti alla funzione esercitata.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di pericolosità sociale utile a fondare le esigenze cautelari; tale presunzione può essere superata da una valutazione prognostica ancorata ai fatti.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i presupposti per l'applicazione della misura cautelare, richiedendo la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete valutate con giudizio prognostico.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione sulla misura cautelare.
Massime di principio
- Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni che coinvolgono un difensore opera solo se il contenuto è pertinente all'attività professionale: occorre dimostrare che la causa della conoscenza del fatto derivi dalla qualità di avvocato o dall'esercizio della funzione.
- L'assenza di un mandato formale non esclude automaticamente la protezione; tuttavia per l'operatività del divieto bisogna poter desumere che la conversazione fosse riconducibile a un mandato o ad attività professionale effettiva.
- Nelle misure cautelari per delitti di tipo mafioso opera una presunzione relativa di pericolosità: il giudice effettua un giudizio prognostico basato su elementi concreti (modalità della condotta, persistenza di rapporti, flussi economici, comportamenti successivi che dimostrino continuità di rapporti con la consorteria).
- La lontananza temporale dei fatti non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari, ma richiede una valutazione più approfondita; la prova di interruzione effettiva dei rapporti e dell'assenza di interessi comuni può essere decisiva per opporsi alla custodia cautelare.
- Per contestare l'utilizzabilità di intercettazioni tra indagato e avvocato conviene fornire elementi fattuali che mostrino chiaramente la natura privata o non professionale della conversazione (contenuto neutro, assenza di richiesta di consulenza, contesto amicale), mentre per contrastare la cautela occorre documentare il venir meno di rapporti economici o di ogni attività continuativa con il sodalizio e proporre misure alternative meno afflittive.
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