Cassazione Civile, Ordinanza n. 18527/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Alcuni investitori avevano ottenuto in sede di merito una sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato la risoluzione di contratti di negoziazione di strumenti finanziari e condannato l'istituto bancario alla restituzione delle somme versate, oltre alle spese legali. La banca era però già assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Gli interessati, per far valere i crediti restitutori e le spese liquidate, avevano presentato nel 2017 una domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo. Il tribunale l'aveva dichiarata inammissibile perché presentata oltre il termine di sei mesi decorrente dall'entrata in vigore della riforma dell'art. 89 T.u.b. introdotta dal d.lgs. 181/2015, ritenendo non provata alcuna causa non imputabile del ritardo, dato che la sentenza d'appello era intervenuta nel 2015 e i creditori avevano comunque atteso circa dieci mesi dopo il passaggio in giudicato prima di attivarsi. In cassazione i ricorrenti deducevano: l'opponibilità alla procedura della sentenza senza necessità di insinuazione; l'inapplicabilità dell'ammissione con riserva; l'irrilevanza della valutazione sulla giustificabilità del ritardo; l'inapplicabilità del termine decadenziale ai crediti sorti dopo l'apertura della procedura; la prededucibilità delle spese legali; e l'illegittimità costituzionale della disciplina transitoria del d.lgs. 181/2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile alla procedura in corso la nuova disciplina dell'art. 89 T.u.b. introdotta dal d.lgs. 181/2015, che prevede per le domande tardive un termine di sei mesi dall'entrata in vigore della riforma, salvo prova della causa non imputabile del ritardo. Ha escluso che la sentenza resa in sede ordinaria contro la banca già in l.c.a. esonerasse i creditori dall'insinuazione: la pronuncia costituisce solo il titolo o antecedente logico del credito, ma il credito concorsuale deve comunque essere fatto valere nel procedimento inderogabile di accertamento del passivo. Ha poi considerato decisiva e insindacabile in cassazione la valutazione del tribunale sulla colpevole ultratardività della domanda, perché i ricorrenti non avevano provato una causa esterna impeditiva né una ragione giustificativa dell'ulteriore inerzia dopo la cessazione dell'impedimento. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulle spese, osservando che il credito prededucibile può essere fatto valere fuori dal concorso e che, nel caso concreto, la domanda era comunque tardiva. Le spese di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
esprime il principio del concorso formale e dell'inderogabilità dell'accertamento del passivo.
richiamato nei motivi, senza autonoma decisione sul punto.
alle liquidazioni coatte delle banche si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge fallimentare.
richiamato nei motivi, senza autonoma decisione sul punto.
disciplina il procedimento di formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta bancaria; il credito deve essere sottoposto a tale procedura di verifica.
richiamato per la disciplina delle impugnazioni delle sentenze rese nel procedimento di accertamento del passivo.
si applica, per le procedure interessate dalla riforma, nel testo modificato dal d.lgs. 181/2015.
nel testo modificato introduce per le domande tardive un termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso, ammettendole oltre tale termine solo se il ritardo è dipeso da causa non imputabile.
richiamato nei motivi in tema di ammissione con riserva, ma il motivo è stato assorbito.
la giurisprudenza sulle domande ultratardive richiede prova sia della causa impeditiva sia della causa dell'ulteriore inerzia dopo la sua cessazione.
disciplina i crediti prededucibili, distinguendo tra crediti contestati e non contestati.
richiamati nei motivi con riferimento alla prededuzione, senza accoglimento.
richiamato nei motivi, senza autonoma decisione.
la norma transitoria rende applicabile la nuova disciplina dell'art. 89 anche alle procedure in corso e fa decorrere da lì il termine per le domande tardive.
art. 3 Cost.
invocato per la questione di costituzionalità del termine decadenziale, ritenuta infondata.
art. 24 Cost.
invocato per la questione di costituzionalità, ritenuta infondata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato.
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa bancaria il credito concorsuale, anche se accertato con sentenza ordinaria, deve comunque essere fatto valere mediante insinuazione allo stato passivo; la sentenza costituisce titolo o antecedente logico, non sostituisce il procedimento concorsuale di verifica.
- La disciplina sopravvenuta delle domande tardive può applicarsi anche alle procedure in corso se la norma transitoria lo prevede espressamente; il legislatore gode di ampia discrezionalità nel dettare termini processuali, purché la soluzione non sia manifestamente irragionevole.
- Per l'ammissibilità delle domande ultratardive non basta allegare un impedimento iniziale: il creditore deve provare anche la ragione dell'ulteriore inerzia successiva alla cessazione dell'impedimento, e il giudice deve valutare in concreto se la tardiva attivazione sia stata tempestiva in modo ragionevole.
- La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di una causa non imputabile del ritardo e sulla colpevole ultratardività della domanda è, se sorretta da motivazione plausibile e immune da errori di diritto, insindacabile in cassazione.
- Il credito per spese legali liquidate in una sentenza può avere natura prededucibile, ma tale profilo non elide il problema della tempestività e, se il credito è contestato o fatto valere in via di insinuazione, resta ferma la disciplina applicabile alla domanda presentata.
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