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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07924/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, richiamando il principio secondo cui l'impugnazione deve contenere una critica argomentata e un confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione di primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge però solo una censura di carattere generale: il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe valorizzato esclusivamente le argomentazioni del Tribunale, senza esaminare realmente i motivi di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica, perché non accompagnata dall'indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e del necessario confronto critico con la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    È richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono essere specifici e contenere le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    È richiamato come base normativa dell'inammissibilità del ricorso privo di specificità e di confronto con la decisione impugnata.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 -01

    la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce

    È richiamata come precedente di principio sulla necessità che l'impugnazione si traduca in una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un confronto puntuale con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La mera denuncia, in termini generici, di un mancato esame dei motivi di appello non basta a soddisfare l'onere di specificità dell'impugnazione.
  • L'atto di impugnazione deve indicare in modo preciso quali argomentazioni della sentenza siano errate e per quali ragioni, altrimenti difetta il contenuto essenziale del gravame.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, salvo ragioni di esonero, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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