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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13932/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il provvedimento impugnato, emesso dal Tribunale di Benevento il 23 luglio 2025, aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avesse considerato la tossicodipendenza del condannato quale fattore unificante del percorso delinquenziale e dunque indice di un medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse esaminato compiutamente i fatti oggetto dei diversi giudizi, escludendo la presenza di concreti indicatori di una comune ideazione tra le varie condotte. La doglianza è stata qualificata come richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla tossicodipendenza, la Corte ha rilevato che essa era stata considerata ma ritenuta non decisiva, a fronte dell'assenza di una programmazione unitaria delle diverse violazioni, valutazione di fatto corroborata anche dalla sequenza temporale delle condotte. Dalla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamo finale all'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva richiede la verifica di concreti indicatori della medesima ideazione criminosa tra i diversi reati; la mera allegazione di un fattore personale, come la tossicodipendenza, non basta se non emerge una programmazione unitaria delle condotte.
  • La valutazione sulla sussistenza o meno della continuazione è apprezzamento di fatto riservato al giudice dell'esecuzione; in cassazione non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale fattuale.
  • La distanza temporale tra le condotte e la loro sequenza possono costituire elementi idonei a escludere l'esistenza di un unico disegno criminoso.
  • La deduzione di vizio motivazionale è inammissibile quando, sotto tale etichetta, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito già scrutinato dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di causa esimente dalla colpa, al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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