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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43612/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore deduceva violazione di legge (art. 309, commi 5 e 10 c.p.p.) e carenza motivazionale: il tribunale del riesame aveva dichiarato l'immediata cessazione dell'efficacia della misura cautelare dell'obbligo di dimora perché i due DVD contenenti gli atti trasmessi risultavano "vuoti". Il PM sosteneva che si trattava di una trasmissione difettosa/tecnica e non di una mancata trasmissione; gli atti erano comunque elencati nell'indice inviato il 5.07.2022 e una copia analoga risultava visibile presso altro ufficio. Pertanto il tribunale avrebbe dovuto sollecitare una trasmissione integrativa o rinviare la decisione per acquisire gli atti mancanti, anziché dichiarare l'inefficacia della misura. Si lamentava inoltre insufficiente motivazione circa i tentativi compiuti per consultare o recuperare gli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM, annullando l'ordinanza del tribunale del riesame e rinviando per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che la perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10 c.p.p. sussiste solo in caso di "mancata" trasmissione degli atti entro il termine previsto dal comma 5, e non per una trasmissione difettosa o incompleta (es. atti non leggibili su supporto informatico). In presenza di trasmissione difettosa il tribunale del riesame era tenuto, se non poteva decidere prescindendo dagli atti, a esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa o a rinviare la decisione (entro il termine massimo di 10 giorni dalla prima trasmissione) e non a dichiarare immediatamente l'inefficacia della misura. Perciò l'ordinanza che aveva dichiarato l'inefficacia è stata annullata e la causa rinviata al tribunale del riesame per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10

    Il comma 10 sanziona con la perdita di efficacia della misura cautelare la mancata trasmissione degli atti entro il termine di cui al comma 5; la Corte interpreta che la sanzione opera soltanto per la effettiva "mancata" trasmissione e non per una trasmissione difettosa o incompleta, per la quale il tribunale deve sollecitare integrazione o rinviare la decisione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (norma procedurale richiamata)

    Norma richiamata in ordine al trattamento del ricorso; usada per la regolarità procedurale dell'esame del ricorso in Cassazione.

  • Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018 (sentenza Fazzalari)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la perdita di efficacia prevista dall'art. 309 non si verifica in caso di trasmissione incompleta o non leggibile; il tribunale può sollecitare trasmissione integrativa e rinviare la decisione.

  • Sez. 2, n. 37780 del 05/10/2021 (dep. 20/10/2021)

    Precedente che conferma il potere del tribunale di rinviare la decisione per acquisire atti non reperiti o non leggibili, fermo il termine di dieci giorni per decidere.

  • Sez. U. n. 25 del 05/07/1995 (Parlati) e altre pronunce (es. Sez. U. n. 26268/2013 Cavalli; Sez. 6 n. 47883/2019 Yeziraj)

    Principi di indirizzo sulla funzione del provvedimento interlocutorio volto ad acquisire elementi necessari alla decisione: tale provvedimento strumentale non costituisce un atto istruttorio ostativo e il suo esercizio è dovere funzionale del giudice prima di decisioni definitive che incidono su misure cautelari.

Massime di principio

  • La perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione (art. 309, comma 10 c.p.p.) opera solo se gli atti non sono stati effettivamente trasmessi entro il termine previsto; una trasmissione "difettosa" o atti non leggibili non sono automaticamente equiparabili alla mancata trasmissione.
  • Se parte degli atti risultano mancanti o il supporto informatico è illeggibile, il tribunale del riesame deve, se non può decidere prescindendo dagli atti, esercitare il potere di sollecitare una trasmissione integrativa o rinviare la decisione per acquisire gli atti, sempre nel rispetto del termine massimo previsto per decidere.
  • Il termine di dieci giorni per la decisione decorre dalla prima trasmissione degli atti; il rinvio per acquisire atti integativi è possibile purché il termine non sia ormai decorso.
  • La semplice attestazione della cancelleria circa la non leggibilità o l'assenza di contenuto non basta a motivare la perdita di efficacia: il giudice deve descrivere i tentativi compiuti o le ragioni per cui non è stato possibile acquisire gli atti e, se opportuno, attivare strumenti tecnici/consulenze per recuperarli.
  • Per l'ufficio che trasmette è fondamentale garantire prova certa e leggibilità della trasmissione (indice dettagliato, copie leggibili, eventuale invio alternativo) per evitare conseguenze proceduralmente rilevanti.

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