Cassazione Civile, Sentenza n. 20546/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sul riconoscimento della legittimità del recesso esercitato dalla ricorrente in relazione a: (i) l'avvio di attività di direzione e coordinamento rilevante ai sensi dell'art. 2497‑quater, primo comma, lett. c) c.c. (contestando l'incremento del fondo rischi come espressione di alterazione negativa delle condizioni dell'investimento); (ii) la modifica dell'art. 7 dello statuto della società che ha escluso la prelazione sui trasferimenti a società controllate, ritenuta dalla ricorrente idonea a giustificare il recesso ai sensi dell'art. 2437 comma 2° lett. b) c.c.; inoltre censurava profili di utilizzabilità e valutazione di perizie e di onere della prova
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo (relativi all'art. 2497‑quater e alla presunta illegittima valorizzazione/inammissibilità delle perizie), ha accolto il terzo motivo relativo all'art. 2437 comma 2° lett. b) (rilevando che la rimozione di un vincolo alla circolazione delle azioni è sufficiente a legittimare il recesso, senza necessità di dimostrare una "rilevanza sostanziale" della modifica statutaria) e ha assorbito il quarto motivo e il ricorso incidentale. Per effetto dell'accoglimento del terzo motivo la sentenza di merito è stata cassata e rinviata alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Restano da svolgere ulteriori accertamenti di merito, in particolare sulla quantificazione del valore della quota contestata.
Norme richiamate
art. 2497‑quater, primo comma, lett. c) cod. civ.
La norma disciplina il recesso del socio per l'inizio di direzione e coordinamento: non è richiesta un'immediata alterazione già prodotta dall'attività di direzione e coordinamento, ma può essere sufficiente la mera potenzialità di modificare in peius le condizioni dell'investimento; la prova può essere fornita anche con fatti sopravvenuti, purché sia accertata la connessione causale.
Norma sull'onere della prova: evocata dalla ricorrente per sostenere la possibilità di utilizzare fatti successivi a comprovare l'attitudine modificativa. La Corte ha comunque richiamato che l'accertamento del nesso causale è questione di merito.
Norma collegata al regime delle società soggette a direzione e coordinamento; citata nel contesto dell'esame dei profili connessi all'effetto dell'attività di direzione e coordinamento sui soci.
Regola la prova per presunzioni e indizi; la Corte ha ritenuto che le censure fondate su diversa valutazione degli indizi siano rimesse al giudice di merito e non siano sindacabili in Cassazione come questioni di fatto.
Disciplina la forza probante delle presunzioni: evocata per contestare la mancata valorizzazione di indizi da parte del giudice di merito; la Corte ha qualificato tali doglianze come censure di merito.
Norma sulla utilizzabilità della prova e sugli atti introdotti nel processo; la Corte ha ricordato il principio di autosufficienza quando si denuncia un 'error in procedendo' relativo all'utilizzo in sede di merito di documenti ritenuti inammissibili.
Regola la libera valutazione della prova; la Corte ha richiamato che contestazioni sulla valutazione probatoria costituiscono apprezzamenti di merito non sindacabili in Cassazione salvo specifica autosufficiente allegazione del vizio procedurale.
art. 2424‑bis, terzo comma, cod. civ.
Riguarda l'assetto del bilancio e le poste di rischio; citato nel contesto della dedotta abnormità dell'incremento dell'accantonamento per rischi e oneri futuri.
art. 2437, comma 2°, lett. b) cod. civ.
Prevede il diritto di recesso per modifica statutaria che rimuova limitazioni alla circolazione delle azioni: la Corte ha interpretato la norma nel senso che la mera rimozione (o introduzione) di un vincolo alla circolazione è di per sé idonea a legittimare il recesso, senza che sia necessario dimostrare una rilevanza sostanziale della modifica.
art. 2437, primo comma, lett. a) cod. civ.
Norma di confronto: per la modifica dell'oggetto sociale la legge richiede espressamente la 'rilevanza sostanziale' della modifica; la Corte ha utilizzato questo dato testuale e sistematico per dedurre che, dove il legislatore non richiede tale requisito, non può essere introdotto giudizialmente.
Stabilisce che le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo azionario: la Corte ha ritenuto che la previsione rafforzi l'esigenza di certezza sulle condizioni di circolazione delle azioni e supporti l'interpretazione secondo cui la rimozione di vincoli statutari legittima il recesso.
Norma richiamata in relazione a profili societari generali (citata nel quarto motivo assorbito); non è stata decisiva nel giudizio di legittimità fondante la cassazione.
Citata nel quarto motivo (assorbito) con riferimento a principi contrattuali/interpretativi; la Corte non ha ritenuto necessario approfondirne l'applicazione.
Anch'essa richiamata nel quarto motivo (assorbito); non ha influito sulla statuizione principale.
Massime di principio
- In caso di modifica statutaria che introduce o rimuove vincoli alla circolazione delle azioni (es. esclusione della prelazione per trasferimenti a società controllate), la mera rimozione del vincolo è idonea a legittimare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 comma 2° lett. b), senza necessità di provare una "rilevanza sostanziale" della modifica.
- Per il recesso fondato sull'inizio di attività di direzione e coordinamento (art. 2497‑quater lett. c) c.c.) è sufficiente la potenzialità della nuova direzione di peggiorare le condizioni dell'investimento; tuttavia il nesso causale tra l'attività di direzione/controllo e il pregiudizio deve essere accertato dal giudice di merito.
- Le contestazioni sulla valutazione delle prove, sulla qualificazione degli indizi e sulla fondatezza delle perizie costituiscono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione salvo che la parte indichi con precisione e autosufficienza il vizio di procedura che si assume (estratti di udienza, atti e riferimenti specifici).
- Se la Corte di legittimità accoglie un motivo di diritto ma emergono ancora questioni di fatto non esaminate (es. valutazione del valore della quota), la decisione viene cassata con rinvio per essere nuovamente esaminata dal giudice di merito; l'accoglimento parziale in Cassazione non sempre decide la causa nel merito.
- Per preservare censure relative all'inutilizzabilità o alla rilevanza di documenti/perizie è necessario sollevare tempestivamente tali eccezioni in sede di merito e fornire in cassazione elementi autosufficienti per l'individuazione dell'eventuale error in procedendo.
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