Cassazione Civile, Sentenza n. 20602/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione avverso il diniego di ammissione al passivo di un credito per prestazione d'opera professionale; il curatore aveva eccepito la prescrizione presuntiva del credito e il ricorrente aveva deferito al curatore il giuramento decisorio (giuramento de scientia / de notitia). Il curatore ha dichiarato di non poter giurare perché ignorante circa l'avvenuto pagamento
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha cassato il decreto del Tribunale di Lucca che aveva respinto l'opposizione e ha rinviato la causa al Tribunale affinché applichi il principio stabilito: quando il curatore fallimentare eccepisce la prescrizione presuntiva e gli viene deferito il giuramento decisorio, la sua dichiarazione di non essere a conoscenza se il pagamento sia avvenuto o meno non può valere a neutralizzare il meccanismo probatorio a favore del curatore. In sostanza la Corte ha affermato che, nel quadro dell'art. 2960 c.c., il giuramento deferito al curatore è del tipo rilevante e la 'dichiarazione di ignorare' non può essere usata dal curatore per sottrarsi alle conseguenze dell'eccezione; il Tribunale dovrà conformarsi a questo principio nel nuovo giudizio
Norme richiamate
il preteso creditore può deferire all'altra parte il giuramento per accertare "se si è verificata l’estinzione del debito"; secondo comma (giuramento de scientia/de notitia)
La Corte interpreta l'art. 2960 c.c. nel senso che, se il curatore fallimentare eccepisce la prescrizione presuntiva e gli viene deferito il giuramento decisorio, deve potersi deferire al curatore il giuramento di conoscenza (de scientia/de notitia) e la sua "dichiarazione di ignorare" non può valere per neutralizzare l'effetto che il meccanismo del giuramento ha nell'accertamento della presunzione di pagamento: la dichiarazione di ignorare, nel caso del curatore che ha già assunto la posizione contraddittoria di aver pagato, deve produrre gli effetti conseguenti (non favorire il curatore)
Rilevata come norma di riferimento per i crediti dei professionisti; la prescrizione presuntiva prevista per tali rapporti opera frequentemente in sede di ammissione al passivo fallimentare e legittima l'eccezione del curatore quando il credito è del tipo indicato dall'art. 2956
Richiamato nel senso che se chi eccepisce la prescrizione ammette che l'obbligazione non è estinta (es. ammissione di mancato pagamento), l'eccezione deve essere rigettata: la norma conferma il rapporto tra eccezione e prova della estinzione del debito
giuramento "sulla conoscenza che" il giurante "ha di un fatto altrui"
Distinto dall'istituto del giuramento previsto dall'art. 2960: il giuramento ex art. 2739 riguarda conoscenza di fatti altrui (es. rappresentanti legali) e la giurisprudenza aveva ritenuto che la dichiarazione di ignorare in tale contesto potesse avere effetti diversi; la Corte sottolinea la diversa funzione e non estende meccanicamente quelle conseguenze al caso del curatore chiamato per prescrizione presuntiva
art. 2954-2956 c.c. (richiamo generale)
Quadro normativo che identifica i rapporti nei quali opera la prescrizione presuntiva (es. compenso dei professionisti); la Corte ne usa la portata per spiegare la ratio protettiva del credito e la necessità del meccanismo giuramentale a favore del creditore
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro costituzionale/procedurale: il principio di parità delle parti nel giusto processo impone che al creditore e al curatore siano garantiti strumenti processuali adeguati e contrapposti per influire sulla decisione (giustificazione della possibilità di deferire il giuramento al curatore)
Massime di principio
- Il curatore fallimentare può eccepire la prescrizione presuntiva nei procedimenti di ammissione al passivo quando il credito rientra nelle fattispecie di cui agli artt. 2954-2956 c.c.
- Se il preteso creditore deferisce al curatore il giuramento decisorio (ai sensi dell'art. 2960 c.c.), tale giuramento può essere calibrato sulla conoscenza (de scientia/de notitia) del curatore e non può essere neutralizzato dalla semplice dichiarazione di ignorare; il curatore non può contemporaneamente sostenere che il debito è stato estinto e dichiarare di non sapere se il pagamento è avvenuto
- La dichiarazione di 'ignorare' resa dal curatore quando è stato deferito il giuramento decisorio non deve essere trattata in modo da vanificare la parità di strumenti tra le parti: essa, nel contesto della prescrizione presuntiva avanzata dal curatore, non opera a favore del curatore
- Il principio di parità delle parti (anche ai sensi dell'art. 6 CEDU) richiede che il creditore abbia effettivamente a disposizione l'istituto del giuramento per fronteggiare la prescrizione presuntiva del curatore; quindi il tribunale deve valutare coerentemente la posizione assunta dalle parti e le conseguenze probatorie del giuramento o della sua mancata prestazione
- In pratica, in casi analoghi, il giudice deve verificare se il curatore, nell'atto di eccezione, ha assunto una posizione che implica la conoscenza (diretta o presunta) dell'avvenuto pagamento; se così è, la sua 'dichiarazione di ignorare' non può neutralizzare il deferimento del giuramento e può condurre a esito favorevole per il creditore
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