Cassazione Civile, Sentenza n. 20649/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProcedimento ancora in corso: decisione non ancora adottata ("in fase di valutazione"). Non è stata emessa una pronuncia definitiva né è stato applicato un provvedimento di oscuramento al momento dell'indicazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Valutazione di una richiesta di oscuramento/limitazione dell'accesso a contenuti (es. per presunta illiceità, violazione della privacy, diffamazione o violazione del diritto d'autore). La fase di valutazione implica l'esame della documentazione presentata, l'accertamento della natura del contenuto contestato e la verifica della sussistenza dei presupposti giuridici per l'adozione di misure di blocco o rimozione.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Utilizzato quando la richiesta di oscuramento riguarda la tutela dei dati personali (diritto all'oblio, protezione dei dati): si valuta la liceità del trattamento, l'interesse pubblico e i diritti dell'interessato rispetto alla libertà di informazione.
Decreto Legislativo 70/2003 (servizi della società dell'informazione e commercio elettronico)
Rilevante per determinare la responsabilità degli hosting provider e le procedure di rimozione dei contenuti su segnalazione; si distingue tra ruoli di provider, mere conduit, caching e hosting e si valuta l'eventuale obbligo di intervento a seguito di notifica.
Legge 22 aprile 1941, n. 633 (diritti d'autore)
Invocata quando l'oscuramento è richiesto per presunta violazione del diritto d'autore; la valutazione richiede l'accertamento della titolarità dei diritti e della sussistenza della riproduzione o diffusione non autorizzata.
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) come integrato dal GDPR
Richiama le regole nazionali per l'attuazione del GDPR e le misure a tutela dei diritti degli interessati in caso di diffusione illecita di dati personali.
Norme e regolamenti AGCOM e amministrativi (es. poteri di intervento sui servizi di comunicazione)
Quando la richiesta riguarda servizi di comunicazione elettronica o emissioni radiotelevisive, si valuta la competenza dell'AGCOM e l'eventuale adozione di misure per tutela dell'ordine pubblico, minori o concorrenza.
Massime di principio
- Se il procedimento è "in fase di valutazione", lo status quo prevale: fino a decisione motivata non si applica l'oscuramento.
- La valutazione richiede un bilanciamento tra il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero e i diritti tutelati (privacy, reputazione, proprietà intellettuale, ordine pubblico): non basta una segnalazione generica, servono elementi probatori concreti.
- Per le violazioni di dati personali si applicano criteri del GDPR: liceità del trattamento, interesse pubblico, proporzionalità e misure meno intrusive possibili.
- Per la violazione del diritto d'autore occorre comprovare la titolarità del diritto e l'effettiva illiceità della diffusione; le piattaforme hanno procedure di notice-and-takedown che devono rispettare i termini e le garanzie procedurali.
- Gli intermediari (hosting provider) non sono automaticamente responsabili: la responsabilità può sorgere solo dopo ricezione di una notifica valida o provvedimento giudiziario/amministrativo che ne ordini l'intervento.
- È opportuno richiedere misure provvisorie solo se sussiste un pericolo concreto e imminente di danno grave; altrimenti la rimozione temporanea non è giustificata.
- Chi chiede l'oscuramento deve predisporre documentazione chiara e probante; chi resiste può articolare difese basate su libertà di espressione, interesse pubblico e mancanza di illiceità.
- In caso di decisione negativa per il richiedente, sono possibili rimedi amministrativi o giurisdizionali (impugnazioni, ricorsi), che prolungano il tempo entro cui lo status quo permane.
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