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Ordinanza

Ordinanza n. 1813/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02488/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 2488/2026, favorevole al ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa appellata)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero della Cultura ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado promosso dalla società cooperativa. In via incidentale, il Ministero ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a., deducendo un pregiudizio connesso alla complessità dell'attività amministrativa necessaria per dare esecuzione alla decisione gravata. Il testo non espone specifici motivi di merito contro la sentenza appellata né le censure rivolte all'atto amministrativo originariamente impugnato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il pregiudizio allegato dal Ministero consisteva nella dedotta complessità dell'attività amministrativa di esecuzione della sentenza e non presentava caratteri di gravità e irreparabilità. La valutazione è stata limitata alla domanda cautelare, senza definire l'appello nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto, la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza è stata respinta per difetto di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la complessità dell'attività amministrativa necessaria per eseguire una sentenza non integra, di per sé, un pregiudizio di gravità e irreparabilità idoneo a giustificare la sospensione della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a.
  • La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza presuppone la dimostrazione di un pregiudizio concreto con caratteri di gravità e irreparabilità; la mera difficoltà o complessità organizzativa dell'esecuzione non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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