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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12482/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputata per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo accertato che la stessa si trovasse in un'abitazione in cui il compagno confezionava e cedeva droga, mentre un monitor acceso consentiva di controllare l'esterno. Con il ricorso per cassazione si deduceva: 1) violazione di legge in relazione all'art. 110 c.p., sostenendosi che non vi fossero elementi per desumere il concorso dell'imputata nell'attività illecita, attribuita solo al compagno; 2) vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo riproponesse censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, che aveva motivato in modo logico la sussistenza di un contributo concorsuale dell'imputata, almeno nella forma dell'agevolazione, escludendo la mera connivenza. Ha considerato inammissibile anche il secondo motivo, perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione sufficiente, basata sulla gravità del fatto e sull'assenza di elementi positivi. Ha infine giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la determinazione della pena era congruamente motivata e coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p. Per l'effetto ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Il concorso di persone nel reato è configurabile anche quando il contributo non sia causalmente indispensabile, purché si traduca in un apporto agevolatore idoneo a rafforzare la determinazione criminosa o a rendere più facile la commissione del fatto.

  • art. 62 bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito dà conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi, come la gravità del fatto e l'assenza di elementi positivi.

  • art. 133 c.p.

    La commisurazione della pena e la valutazione per le attenuanti generiche possono fondarsi sugli elementi relativi alla gravità del reato, alle modalità dell'azione e alla personalità dell'imputato; non occorre esaminare analiticamente ogni dato prospettato dalle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Ai fini del concorso di persone nel reato, il contributo del partecipe può consistere anche in una condotta di semplice agevolazione: non è necessario che essa sia condizione indispensabile dell'evento, essendo sufficiente che renda più agevole o meno incerto il compimento del reato.
  • La presenza del soggetto in un contesto operativo di spaccio, quando sia funzionalmente collegata all'attività illecita e idonea a rafforzare la determinazione criminosa dell'esecutore materiale, può integrare concorso punibile e non mera connivenza.
  • Il giudizio di merito sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; è sufficiente il richiamo ad elementi ritenuti preponderanti, anche uno solo, tra quelli dell'art. 133 c.p.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica quando la sanzione irrogata si collochi in un range ordinario e sia giustificata con riferimento alla gravità del fatto e agli altri criteri legali.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua, ovvero formula censure manifestamente infondate, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con gli effetti di cui all'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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