Cassazione Penale, Ordinanza n. 07906/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero profili riservati alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione non arbitraria e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di arma comune da sparo, detenzione di arma clandestina e possesso di segni distintivi contraffatti di pubblica autorità. Il ricorso contestava esclusivamente la graduazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, sostenendo in sostanza una rivalutazione della congruità del trattamento sanzionatorio già definito dal giudice di merito. La Corte ha rilevato che le doglianze riproducevano senza novità quelle già svolte in appello e disattese con motivazione congrua.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
richiamato come parametro per la valutazione della gravità del reato e della personalità del reo ai fini della graduazione della pena e del bilanciamento
norma incriminatrice tra quelle oggetto di condanna confermata
norma incriminatrice relativa alla detenzione di arma clandestina, oggetto di condanna confermata
norma incriminatrice richiamata nella decisione di merito confermata
norma incriminatrice relativa al possesso di segni distintivi contraffatti di pubblica autorità, oggetto di condanna confermata
Massime di principio
- La graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, in cassazione, non può essere ridiscussa come se si trattasse di un nuovo giudizio di merito, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di manifesta illogicità.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua, anche solo alla luce di alcuni dei parametri di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di un'analitica esposizione di tutti i criteri utilizzati.
- La riproposizione in cassazione di censure già formulate in appello, senza elementi di effettiva novità e contro una motivazione di secondo grado congrua, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità.
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