Sentenza del 21/09/2018 n. 871 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ICI - Immobili enti ecclesiastici destinati ad attività ricettive - Debenza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente ecclesiastico contestava l'avviso di accertamento relativo a un'imposta ICI di 39.146 euro, sostenendo che gli immobili fossero esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992, in quanto posseduti da un ente ecclesiastico e destinati a finalità religiose, assistenziali o sanitarie senza scopo di lucro. In particolare, sosteneva che un immobile fosse utilizzato come convento, un altro per attività sanitaria convenzionata e un ulteriore immobile come deposito di attrezzature balneari destinate ad anziani e disabili. Il Comune eccepiva invece che alcuni immobili fossero utilizzati per attività commerciali, tra cui palestra a pagamento e stabilimento balneare, e che non fosse stata dimostrata in concreto la destinazione esclusiva alle attività esenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso dell'ente. È stato stabilito che l'esenzione ICI non deriva automaticamente dalla natura ecclesiastica dell'ente, ma richiede sia un requisito soggettivo, cioè che l'ente non abbia come oggetto principale o esclusivo un'attività commerciale, sia un requisito oggettivo, consistente nella destinazione esclusiva dell'immobile ad attività religiose, assistenziali o equiparate svolte con modalità non commerciali. L'ente non ha fornito prove sufficienti sull'effettivo utilizzo degli immobili e sulle concrete modalità delle attività svolte. La precedente sentenza favorevole del 2009 non costituiva giudicato esterno, poiché l'esenzione deve essere verificata in relazione a ciascun periodo d'imposta. L'appello è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'esenzione riguarda gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività contemplate dalla norma.
L'esenzione ICI spetta soltanto quando l'immobile è utilizzato in modo esclusivo e concreto per attività religiose, assistenziali o equiparate, da parte di un ente pubblico o privato non commerciale. La proprietà dell'immobile da parte di un ente ecclesiastico non è sufficiente.
Art. 16, lett. a), Legge 20 maggio 1985, n. 222
Attività di religione o di culto, dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.
Le attività religiose o di culto rilevanti ai fini dell'esenzione sono quelle istituzionali tipicamente individuate dalla norma; attività ricettive, alberghiere o commerciali non rientrano automaticamente tra esse.
Art. 73, comma 1, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il riferimento soggettivo agli enti non commerciali deve essere coordinato con la verifica concreta delle attività svolte negli immobili.
Cassazione n. 12821 del 22 luglio 2017
L'esenzione non si applica ai fabbricati che, seppur di proprietà di enti ecclesiastici, vengono normalmente utilizzati per lo svolgimento di attività ricettive.
La destinazione degli utili a fini sociali o religiosi non elimina il carattere commerciale dell'attività, che deve essere valutato in base alle modalità effettive di esercizio.
Cassazione n. 4502 del 2012
Grava sul contribuente l'onere di dimostrare concretamente la sussistenza dei requisiti per l'esenzione e la natura non commerciale dell'attività svolta nell'immobile.
Cassazione n. 5041 del 2015, n. 16722 del 2010 e n. 23584 del 2011
L'esenzione non spetta in relazione a un immobile appartenente a un ente religioso destinato ad attività alberghiera o ad assistenza di pellegrini.
Anche attività apparentemente assistenziali possono essere escluse dall'esenzione quando sono svolte secondo modalità tipiche di un'attività commerciale o ricettiva.
Cassazione n. 18821 del 2017
Il requisito di un'attività commerciale corrisponde a un dato oggettivo e va riferito a specifiche modalità di esercizio.
La valutazione deve considerare l'assenza degli elementi tipici dell'economia di mercato, come lucro soggettivo e libera concorrenza, e la presenza di effettive finalità solidaristiche; non basta la qualificazione formale dell'ente o dell'attività.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI o l'analoga agevolazione fiscale, un ente ecclesiastico deve dimostrare non solo la propria natura non commerciale, ma anche l'utilizzo concreto ed esclusivo dell'immobile per attività agevolate.
- La destinazione religiosa o sociale degli eventuali utili non rende automaticamente non commerciale un'attività svolta con modalità di mercato, come servizi ricettivi, palestre a pagamento o stabilimenti aperti al pubblico.
- L'onere della prova ricade sul contribuente: autorizzazioni amministrative, classificazioni catastali e qualificazioni formali dell'immobile non sono sufficienti se non dimostrano l'attività effettivamente svolta e le sue modalità operative.
- L'eventuale uso promiscuo dell'immobile, o lo svolgimento anche parziale di attività commerciali, può far venir meno il requisito dell'utilizzo esclusivo richiesto per l'esenzione.
- Le decisioni favorevoli relative ad anni precedenti non garantiscono automaticamente l'esenzione per gli anni successivi: la situazione concreta e la prova dei requisiti devono essere valutate per ciascun periodo d'imposta.
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