Sentenza del 21/09/2018 n. 2205 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - enti religiosi - istituto scolastico - anno di accertamento 2010 - esenzione - spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta infondata: il fabbricato utilizzato dalla parrocchia per l'attività scolastica beneficiava dell'esenzione ICI per l'anno 2010. Le condizioni più restrittive introdotte nel 2013 non potevano incidere su un periodo d'imposta precedente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. 504/1992 a un fabbricato utilizzato dalla parrocchia esclusivamente per attività scolastica. L'immobile svolgeva un'attività organizzata secondo criteri di obiettiva economicità, ma per l'anno 2010 la disciplina vigente consentiva comunque l'esenzione. I requisiti più rigorosi introdotti successivamente dal d.l. 149/2013 non potevano essere applicati retroattivamente.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. 504/1992
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto.
Per l'anno 2010 la norma consentiva l'esenzione dell'immobile destinato esclusivamente ad attività scolastica, anche se l'attività era svolta secondo criteri di obiettiva economicità.
D.l. 149/2013
Ha introdotto requisiti più rigorosi per l'accesso all'esenzione, ma tali condizioni non possono essere applicate retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
Massime di principio
- Per valutare un'esenzione tributaria occorre applicare la disciplina vigente nell'anno d'imposta oggetto di accertamento, salvo una chiara previsione legislativa retroattiva.
- Requisiti più restrittivi introdotti successivamente non possono essere utilizzati per negare un'esenzione relativa a periodi precedenti.
- L'utilizzo di un immobile per un'attività scolastica o didattica da parte di un ente religioso può consentire l'esenzione ICI se, secondo la disciplina allora vigente, ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti.
- La presenza di criteri di obiettiva economicità non esclude automaticamente l'esenzione per i periodi anteriori all'introduzione di requisiti normativi più rigorosi.
- È essenziale verificare concretamente la destinazione dell'immobile e l'effettivo svolgimento dell'attività agevolata, poiché l'esenzione dipende dall'uso dell'immobile oltre che dalla natura dell'ente.
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