Sentenza del 21/09/2018 n. 2153 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - analitico induttivo - fondamento - scostamento da studi di settore - anomalia nel magazzino - è tale - giustificazione - status di pensionato del contribuente - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, fondato sul significativo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore e sull'anomalia del carico delle scorte di magazzino. Sosteneva inoltre che i risultati economici potessero essere giustificati dal fatto di essere pensionato e di svolgere l'attività artigiana soltanto a tempo parziale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Lo scostamento rilevante dagli studi di settore, unitamente all'anomalia nella consistenza delle scorte, è stato ritenuto idoneo a giustificare l'accertamento analitico-induttivo. Non è stata considerata sufficiente la circostanza che il contribuente fosse pensionato e svolgesse l'attività part-time, poiché un'attività realmente antieconomica sarebbe normalmente cessata anziché essere proseguita. L'accertamento dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultato confermato.
Norme richiamate
Studi di settore
Un significativo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore può costituire un elemento presuntivo utile a fondare l'accertamento, soprattutto se accompagnato da ulteriori anomalie contabili o economiche.
Accertamento analitico-induttivo
L'accertamento può essere fondato su presunzioni derivanti da elementi contabili ed extracontabili, purché questi siano gravi, coerenti e idonei a mettere in dubbio la veridicità dei dati dichiarati. Nel caso esaminato, lo scostamento dagli studi di settore e l'anomalia del magazzino sono stati ritenuti elementi sufficienti.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore, da solo, può non essere sempre decisivo, ma assume maggiore forza probatoria quando è accompagnato da ulteriori anomalie, come una consistenza del magazzino incompatibile con i ricavi dichiarati.
- Le giustificazioni personali del contribuente, quali l'età pensionabile o lo svolgimento dell'attività a tempo parziale, non sono automaticamente idonee a spiegare risultati economici anomali e devono essere supportate da elementi concreti e verificabili.
- La prosecuzione dell'attività costituisce un elemento valutabile dal giudice: se il contribuente continua a esercitare l'impresa, è meno plausibile sostenere che l'attività sia strutturalmente antieconomica senza fornire ulteriori spiegazioni.
- In situazioni analoghe, per contestare efficacemente un accertamento occorre dimostrare con dati specifici la causa dello scostamento, documentando ad esempio caratteristiche della clientela, stagionalità, lavori eccezionali, errori di inventario, rimanenze effettive e modalità di svolgimento dell'attività.
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