Sentenza del 21/09/2018 n. 2203 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - contributo comunale ad associazione dilettantistica - impegno a mantenere stadio comunale - inclusione nel campo IVA - non è tale - corrispettivo per prestazione di servizi -non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa somma è stata ritenuta estranea al campo di applicazione dell'IVA, perché non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi, ma un contributo connesso allo svolgimento di un'attività di interesse pubblico. Di conseguenza, non è stata ravvisata neppure la violazione dell'art. 67, comma 8, lettera a), del d.lgs. 471/1997 da parte dell'ente pubblico erogatore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione, ai fini IVA, della somma corrisposta da un Comune a un'associazione sportiva dilettantistica che si era impegnata a mantenere attivo uno stadio comunale e a svolgervi attività di rilevanza pubblica. L'Amministrazione sosteneva, in sostanza, che la somma costituisse il corrispettivo di una prestazione di servizi e dovesse quindi essere assoggettata a IVA. La decisione ha escluso tale qualificazione, rilevando l'assenza di specifiche obbligazioni contrattuali e di un rapporto sinallagmatico tra il contributo e una determinata prestazione resa dall'associazione.
Norme richiamate
IVA – disciplina generale dell'imposta sul valore aggiunto
Una somma percepita da un ente o associazione rientra nel campo IVA solo se costituisce il corrispettivo specifico di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. In mancanza di un nesso diretto e sinallagmatico tra pagamento e prestazione, il contributo resta fuori dal campo IVA.
Art. 67, comma 8, lettera a), d.lgs. 471/1997
art. 67, co. 8, lett. a), d.lgs. 471/97
Non sussiste la violazione contestata all'ente pubblico erogatore, poiché il pagamento non riguardava una prestazione soggetta a IVA e non costituiva un corrispettivo imponibile.
Massime di principio
- Per stabilire se un contributo pubblico è soggetto a IVA occorre verificare la sua causa concreta: se finanzia genericamente un'attività di interesse pubblico, tende a essere fuori campo IVA; se remunera una prestazione specifica e individuata, può costituire corrispettivo imponibile.
- L'esistenza di un accordo tra ente pubblico e associazione non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'imponibilità: deve emergere un obbligo puntuale dell'associazione e un rapporto diretto tra tale obbligo e la somma ricevuta.
- La mancanza di sinallagmaticità è decisiva: quando il pagamento non rappresenta il prezzo di un servizio reso al Comune, ma un sostegno allo svolgimento di un'attività socialmente rilevante, l'operazione non rientra normalmente nel campo IVA.
- Per evitare contestazioni, gli atti di concessione o convenzione dovrebbero distinguere chiaramente tra contributi istituzionali e corrispettivi per servizi, descrivendo finalità, obblighi, modalità di erogazione e criteri di rendicontazione.
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