Sentenza del 21/09/2018 n. 875 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IVA - Recupero - Prescrizione decennale in caso di cessazione dell'attività - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il diniego di rimborso sostenendo che il credito IVA risultava dalla dichiarazione annuale e derivava dalla cessazione dell'attività. In tale situazione, non essendo più possibile utilizzare l'eccedenza mediante detrazione nell'anno successivo, l'art. 30, comma 2, del DPR 633/1972 consente comunque di chiederne il rimborso. Il contribuente ha quindi sostenuto che il credito fosse soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non al termine decadenziale biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 per le domande di restituzione di tributi non dovuti.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto che, in caso di cessazione dell'attività, il rimborso dell'eccedenza IVA sia espressamente consentito senza limiti di importo e che il relativo credito sia soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale. L'istanza di rimborso non costituisce il fatto costitutivo del diritto, ma soltanto il presupposto per rendere esigibile il credito e avviare il procedimento di rimborso. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 30, comma 2, DPR 633/1972
se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare dell'IVA detraibile [...] è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero [...] e comunque in caso di cessazione di attività, di chiederne il rimborso
In caso di cessazione dell'attività, il contribuente può chiedere il rimborso dell'eccedenza IVA perché non può più recuperarla tramite detrazione nell'anno successivo.
Art. 21, d.lgs. 546/1992
Prevede in generale un termine decadenziale biennale per le domande di restituzione di tributi; secondo la sentenza, tale termine non si applica al credito IVA risultante dalla dichiarazione in caso di cessazione dell'attività.
Art. 2946 c.c.
Il credito IVA risultante dalla dichiarazione e divenuto esigibile in seguito alla cessazione dell'attività è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Cassazione, ordinanza n. 11628 del 14 maggio 2018
il suddetto termine di decadenza non si applica al rimborso del credito IVA in ipotesi di cessata attività, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito
Conferma che, nella cessazione dell'attività, la richiesta di rimborso non crea il diritto al credito, già risultante dalla dichiarazione, ma ne consente l'esercizio.
Cassazione, sentenze n. 4559/2017, n. 9941/2015, n. 4857/2015 e n. 2005/2014
Consolidano l'indirizzo secondo cui il credito IVA da cessazione dell'attività è soggetto al termine decennale di prescrizione e non al termine biennale di decadenza.
Massime di principio
- Quando l'attività economica cessa e dalla dichiarazione IVA emerge un'eccedenza a credito, il contribuente può chiederne il rimborso anche se non ricorrono gli ordinari limiti o presupposti quantitativi, poiché non può più utilizzare il credito in detrazione nell'anno successivo.
- Per il credito IVA risultante dalla dichiarazione in caso di cessazione dell'attività, la richiesta di rimborso è normalmente soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non al termine decadenziale biennale previsto in via generale per i rimborsi di tributi non dovuti.
- È essenziale che il credito sia correttamente indicato e documentato nella dichiarazione IVA e che l'attività sia effettivamente cessata; la cessazione costituisce il presupposto che rende concretamente esigibile il rimborso.
- La distinzione tra credito IVA da eccedenza detraibile e rimborso di un'imposta indebitamente versata è decisiva: al primo si applica, secondo l'orientamento richiamato, il termine decennale, mentre al secondo possono applicarsi termini decadenziali specifici.
- La disciplina deve essere verificata alla luce della giurisprudenza e della normativa vigenti nel caso concreto, soprattutto riguardo alla corretta esposizione del credito, alla data di cessazione e agli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
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