Ordinanza n. 734/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso in data 2 9.1.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli notificato in pari data e con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, già rilasciato in data 29.7.2022 dal medesimo Sportello Unico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore e datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, chiedendone la sospensione cautelare. In via preliminare era dedotto un vizio di incompetenza dell’autorità emanante. Nel merito, la controversia riguardava le criticità del rapporto lavorativo originario, derivanti dalla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro inizialmente indicato. I ricorrenti hanno allegato che, nelle more, il lavoratore aveva reperito una nuova opportunità lavorativa e aveva effettivamente iniziato una nuova attività, documentata mediante modello Unilav e buste paga, percependo redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale e alla possibilità di ottenere un titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia della revoca del nulla osta. In sede di sommaria delibazione, ha escluso il fumus del dedotto vizio di incompetenza, ritenendo che la revoca del nulla osta, quale provvedimento di secondo grado adottato in autotutela, potesse essere emanata dalla medesima Prefettura che aveva adottato l’atto originario, in applicazione del principio del contrarius actus. Ha tuttavia ravvisato elementi favorevoli rispetto alle criticità sostanziali del rapporto originario, considerate superate dal reperimento di una nuova opportunità lavorativa e dall’inizio di una duratura attività lavorativa, comprovata dalla documentazione prodotta. Ha inoltre attribuito rilievo alla concreta attività lavorativa svolta nelle more e alla percezione di redditi idonei alla permanenza in Italia e al conseguimento di un titolo di soggiorno. La trattazione del merito è stata fissata per il 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dai ricorrenti; la domanda è stata accolta con sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un nulla osta, quale provvedimento di secondo grado adottato in autotutela, appare riconducibile alla competenza della medesima autorità che aveva emanato l’atto originario, in applicazione del principio del contrarius actus, salvo specifiche disposizioni derogatorie.
- Ai fini della tutela cautelare contro la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale, il reperimento di una nuova opportunità lavorativa e l’effettivo avvio di un’attività lavorativa duratura possono rilevare come elementi idonei a superare le criticità derivanti dall’indisponibilità del datore di lavoro originariamente indicato.
- La documentazione dell’effettivo svolgimento di una nuova attività lavorativa, attraverso il modello Unilav e le buste paga, può assumere rilievo nella valutazione cautelare della posizione dello straniero, anche in relazione alla percezione di redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale e alla possibilità di conseguire un titolo di soggiorno.
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