Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13770 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - Contabilizzazione "a posteriori" dei dazi - Esimente della buona fede dell'operatore ex art. 220 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Presupposti - Errore dell'autorità doganale causato dalla dichiarazione dell'esportatore - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di rettifica n. 21871/2010, relativo a importazioni effettuate nel 2008 di accessori per tubi dichiarati di origine taiwanese. Sulla base di un’informativa OLAF, l’Ufficio aveva contestato la falsa indicazione dell’origine: i prodotti, benché spediti da Taiwan, sarebbero stati di origine cinese e non prodotti dall’esportatrice Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, cui era stata riconosciuta un’esenzione soggettiva dal dazio antidumping. L’avviso richiedeva maggiori dazi, interessi e sanzioni. L’Agenzia articolava sei motivi: contestava la ritenuta applicazione retroattiva del regolamento del 2009 e la violazione dei doveri di informazione; negava che ricorressero i presupposti per l’esimente di buona fede e per escludere la contabilizzazione a posteriori; formulava inoltre censure subordinate sulla motivazione e sull’esame della falsità delle dichiarazioni, e contestava l’applicazione del termine di sessanta giorni dello Statuto del contribuente e la nullità dell’avviso per mancato contraddittorio preventivo.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo dell’Agenzia; ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il sesto. Ha cassato la sentenza della CTR Campania e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ha escluso che vi fosse applicazione retroattiva del regolamento del 2009: il recupero riguardava l’accertata mancanza, già nel periodo contestato, del presupposto dell’esenzione, ossia la produzione dei beni a Taiwan da parte dell’esportatrice. Ha inoltre rilevato che la mera ricezione di dichiarazioni o certificati basati su informazioni inesatte dell’esportatore non costituisce, di per sé, errore attivo dell’autorità idoneo a fondare la buona fede; la CTR dovrà riesaminare la questione secondo tale principio. Infine, in materia doganale non si applica il termine dilatorio di sessanta giorni dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente: opera la disciplina speciale doganale, che prevede strumenti di contestazione e contraddittorio. La Cassazione non ha definito in via definitiva l’esistenza del debito doganale, demandando il riesame al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 220, par. 2, lett. b) (Codice doganale comunitario)

    Ne consegue che, come più volte ritenuto da questa Corte (Cass. SU n. 18190 del 2008, Cass. n. 13680 del 2009; n. 7837 del 2010, in motivazione, n. 4022/2012, n. 7702/2013), la mancanza anche di uno solo dei citati presupposti, basta ad escludere il diritto del debitore a non vedersi assoggettato al dazio.

    L’esclusione della contabilizzazione a posteriori richiede cumulativamente un errore dell’autorità non ragionevolmente rilevabile, la buona fede del debitore e il rispetto delle prescrizioni doganali. Se manca anche uno solo di questi requisiti, il recupero dei dazi è consentito.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 220, n. 2, lett. b), par. 3

    In altri termini, il legittimo affidamento del debitore è degno della protezione prevista dall'art. 220 del CDC soltanto se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la fiducia del debitore, diversamente, costui è tenuto a sopportare il rischio derivante da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un successivo controllo.

    La semplice accettazione doganale di dichiarazioni inesatte dell’esportatore, in particolare sull’origine, non costituisce un errore dell’autorità. L’errore rilevante deve derivare da un comportamento attivo dell’autorità; il rischio di documenti commerciali falsi resta a carico dell’importatore, salvo che ricorrano le specifiche condizioni previste dalla norma.

  • Regolamento CE n. 384/96, art. 1

    In questo contesto normativo, come già più volte ribadito da questa Corte con principi a cui intende darsi conferma, gli accertamenti compiuti a posteriori (di propria iniziativa o su segnalazione degli Stati membri) dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del Reg. CE n. 1073/99, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziali e, quindi, possono essere posti a fondamento dell'avviso di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo.

    La disciplina antidumping consente l’imposizione di dazi sui prodotti oggetto di dumping che causino pregiudizio. Gli accertamenti OLAF possono fondare il recupero di dazi non versati per effetto di esenzioni o riduzioni; spetta al contribuente fornire prova contraria della sussistenza dei requisiti dell’agevolazione.

  • Regolamento CE n. 763/2000, art. 3, e Regolamento CE n. 964/2003, art. 3

    Come si desume dalle disposizioni esaminate, sin dalla emanazione del Regolamento CE n. 763/2000, la disciplina generale prevedeva l'applicazione del dazio antidumping alla ricorrenza di condizioni predeterminate, consistenti nella importazione di beni prodotti nella RPC e in Thailandia e per i beni spediti da Taiwan, e che l'esenzione soggettiva riguardava solo i beni direttamente prodotti da alcune società taiwanesi individuate, tra le quali vi era la Nian Hong.

    L’esenzione accordata a determinati esportatori taiwanesi era circoscritta ai beni effettivamente prodotti da quelle società. La sola spedizione da Taiwan o la presenza di certificati non sostituiva il requisito della produzione nel territorio e da parte dell’impresa beneficiaria.

  • Regolamento CE n. 803/2009

    Ne consegue che, nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, l'Amministrazione non ha fatto alcuna illegittima applicazione retroattiva del Regolamento n. 803/2009, ma ha rilevato, sulla scorta della inchiesta della Commissione trasfusa nei "considerando" del Regolamento stesso, che per il periodo in contestazione la esenzione non era applicabile in concreto in quanto la commercializzazione non aveva riguardato beni "prodotti" dalla Nian Hong, poichè la produzione era cessata da tempo, ma beni importati, probabilmente dalla RPC, e spediti da Taiwan, dopo interventi non significativi, alla importatrice italiana.

    La revoca dell’esenzione disposta nel 2009 non è stata applicata retroattivamente: l’accertamento ha utilizzato le risultanze dell’inchiesta per verificare se, nel periodo precedente contestato, fossero realmente presenti i requisiti dell’esenzione. Se i beni non erano prodotti dall’esportatore taiwanese, il beneficio non spettava già in base alla disciplina allora vigente.

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    In tema di avvisi di rettifica in materia doganale, è inapplicabile della L. 20 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, operando in tale ambito lo jus speciale di cui del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11 - nel testo utilizzabile ratione temporis - preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento comunque anticipato rispetto all'impugnazione in giudizio del suddetto avviso.

    Il termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente dopo il processo verbale non governa gli avvisi di rettifica doganali, per i quali opera la disciplina speciale del D.Lgs. n. 374/1990.

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11

    Ne deriva che la denuncia di vizi di attività dell'Amministrazione capaci di inficiare il procedimento è destinata ad acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto, l'inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale.

    La disciplina doganale speciale garantisce il contraddittorio attraverso strumenti procedimentali propri. La violazione delle regole procedurali rileva se ha causato un pregiudizio concreto al diritto di difesa, non per il solo fatto formale della loro inosservanza.

  • D.P.R. n. 43/1973, artt. 66, 70 e 76

    Il procedimento amministrativo in questione, secondo questo indirizzo, è preordinato a garantire un contraddittorio pieno, in un momento anticipato rispetto all'impugnazione in sede giurisdizionale dell'atto, nel corso del quale il contribuente era posto in grado di esporre tutte le ragioni difensive ed allegare nuovi fatti, deducendo le prove opportune, al fine di sollecitare l'attivazione dei poteri di autotutela dell'Amministrazione doganale e quindi l'annullamento o la revoca dell'avviso di rettifica.

    Il procedimento amministrativo di contestazione doganale consente al contribuente di presentare difese, fatti e prove prima del ricorso giurisdizionale ed è parte del sistema di garanzia del contraddittorio. L’omesso ricorso amministrativo non trasforma, di per sé, la disciplina applicabile in quella dell’art. 12, comma 7, dello Statuto.

Massime di principio

  • Per escludere il recupero doganale a posteriori, la buona fede non basta da sola: occorrono congiuntamente un errore dell’autorità non ragionevolmente rilevabile, la diligenza del debitore e il rispetto degli obblighi dichiarativi.
  • La mera accettazione di una dichiarazione o di un certificato fondato su informazioni inesatte dell’esportatore non equivale a un errore attivo dell’autorità doganale. L’importatore sopporta normalmente il rischio di documenti commerciali falsi, salvo prova di un comportamento dell’autorità che abbia creato i presupposti del legittimo affidamento.
  • Un regolamento successivo che revoca un’esenzione non comporta automaticamente un’applicazione retroattiva se il recupero riguarda l’assenza, nel periodo precedente, dei requisiti sostanziali già richiesti per fruire dell’esenzione.
  • Le esenzioni dai dazi antidumping sono di stretta interpretazione: chi beneficia di un’esenzione soggettiva deve poter dimostrare che i beni rientrano effettivamente nelle condizioni che la giustificano, come la loro produzione da parte dell’impresa e nel luogo indicati.
  • In materia doganale il contraddittorio è regolato dalla normativa speciale e non dal termine dilatorio di sessanta giorni dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Le censure procedurali devono inoltre indicare un pregiudizio concreto al diritto di difesa.
  • Le risultanze degli accertamenti OLAF possono sostenere il recupero dei dazi; il contribuente può contrastarle provando che, nel caso concreto, sussistevano i requisiti del regime agevolativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.