Sentenza del 06/04/2016 n. 6668 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro relativo al valore dichiarato in un atto di divisione, divenuto definitivo perché non impugnato. Dopo la cartella di pagamento, a sua volta non impugnata, fu notificato a B.L. un avviso di vendita immobiliare. Il contribuente lo contestò sostenendo di non aver ricevuto la cartella e deducendo inoltre decadenza, vizi di validità della cartella ed estraneità al debito. La Commissione tributaria provinciale di Caserta dichiarò inammissibile il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Napoli, rigettò l’appello, ritenendo regolare la notifica della cartella, eseguita l’11 ottobre 2006 presso l’abitazione del contribuente e consegnata a una persona qualificatasi addetta alla casa. In cassazione B.L. articolò cinque motivi: 1) notifica asseritamente eseguita da soggetto non abilitato; 2) consegna in un comune diverso da quello di residenza e mancata indicazione delle generalità della ricevente; 3) impossibilità di sanare una notifica inesistente mediante la costituzione in giudizio; 4) omesso esame delle questioni di merito; 5) mancata considerazione delle querele di falso, principale e incidentale, relative alla cartolina di consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I motivi primo e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché cumulavano censure eterogenee (violazione di legge e vizio motivazionale) e non indicavano con precisione gli atti o le sedi processuali in cui le questioni e la querela di falso erano state dedotte o documentate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo indicato dove nei giudizi di merito fossero state sollevate le contestazioni sul luogo della notifica e sulle generalità della ricevente. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché attaccava una presunta ratio decidendi — la sanatoria della notifica per effetto della costituzione — che non risultava dalla sentenza impugnata, la quale aveva invece ritenuto la notifica regolare. Il quarto motivo è stato rigettato: accertata la ritualità della notifica della cartella e quindi la tardività del ricorso, la CTR non doveva esaminare le ulteriori questioni di merito. B.L. è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle entrate 2.500 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito. Decisione della Corte di cassazione del 23 febbraio 2016, depositata il 6 aprile 2016.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili
Le censure per violazione o falsa applicazione di legge e quelle per vizio di motivazione hanno presupposti distinti: non possono essere sovrapposte in modo da affidare alla Corte il compito di individuare e ricostruire i singoli motivi di impugnazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la ritenuta fondatezza dell'eccezione svolta dall'Ufficio circa la tardività del ricorso, derivante dalla ritualità della notifica della cartella, precludeva alla CTR l'esame delle ulteriori questioni di merito.
Quando la tardività del ricorso, conseguente alla notifica regolare dell’atto presupposto, impedisce l’esame della controversia, il giudice non è tenuto a pronunciarsi sulle ulteriori questioni di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere formulata in modo specifico e ricondotta con chiarezza al pertinente motivo di impugnazione; non si possono cumulare profili incompatibili lasciando alla Corte il compito di selezionarli e riformularli.
- Chi denuncia che una questione o un documento siano stati ignorati deve indicare puntualmente l’atto processuale e la sede in cui li aveva sottoposti al giudice di merito, così da consentire di verificarne tempestività, ritualità e rilevanza.
- Un motivo di cassazione deve confrontarsi con la motivazione effettiva della decisione impugnata: è inammissibile la censura rivolta contro una ragione decisoria che la sentenza non ha adottato.
- Se il ricorso contro un atto è tardivo perché è stata ritenuta regolare la notifica dell’atto presupposto, il giudice può arrestare l’esame alle questioni di ammissibilità senza decidere le contestazioni di merito.
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