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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02379/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con ricostruzione sintetica del reddito tramite redditometro, fondata su alcuni beni-indice: abitazione principale gravata da mutuo, una barca a vela posseduta per dieci mesi e due motociclette, a fronte di redditi dichiarati pari a zero per gli anni 2006, 2007 e 2008. Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte le ragioni del contribuente; l'Ufficio aveva proposto appello, e anche il contribuente aveva spiegato impugnazione incidentale. In Cassazione il contribuente ha censurato la sentenza della commissione tributaria regionale con tre motivi: (1) motivazione meramente apparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; (2) assenza del dispositivo e quindi nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. richiamato come n. 5; (3) omessa pronuncia sul ricorso incidentale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la sentenza menzionava l'impugnazione incidentale ma non vi aveva in alcun modo provveduto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Dalla lettura della sentenza impugnata non era possibile comprendere il contenuto effettivo della decisione, gli argomenti posti a base della stessa, né le prove valutate; inoltre mancava il dispositivo, sicché non era possibile sapere se l'appello fosse stato accolto o rigettato e in quale misura fosse stato rideterminato il reddito. La sentenza era inoltre carente di qualsiasi pronuncia sul ricorso incidentale del contribuente. Per tali ragioni è stata ravvisata una nullità per motivazione apparente/assenza di motivazione idonea e per omessa pronuncia. La Corte ha quindi cassato la decisione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Liguria, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali e omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla se priva della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto oppure se la motivazione è solo apparente

  • art. 132 c.p.c.

    nel testo è richiamato in relazione alla mancanza del dispositivo, intesa come vizio di nullità della sentenza impugnata

  • art. 111 Cost.

    impone una motivazione effettiva e controllabile, il cui difetto determina il venir meno del minimo costituzionale

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e impugnazioni ritualmente proposte, pena nullità per omessa pronuncia

Massime di principio

  • Ricorre la nullità della sentenza quando la motivazione non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, perché mancano gli elementi posti a base della decisione o questi sono esposti in modo meramente assertivo e non controllabile.
  • La sentenza è nulla anche quando, pur contenendo un apparato testuale, risulti priva del "minimo costituzionale" di motivazione richiesto dall'art. 111 Cost., ossia quando non sia possibile verificare la ratio decidendi.
  • La mancanza del dispositivo o una formulazione che non consenta di ricavare l'effettivo esito della controversia integra un vizio radicale della decisione, perché impedisce di comprendere la portata concreta del provvedimento.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello o su un ricorso incidentale ritualmente proposto determina nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
  • In sede di legittimità, la combinazione tra motivazione apparente, assenza del dispositivo e omessa pronuncia giustifica la cassazione con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la controversia con decisione completa e intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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