Cassazione Penale, Sentenza n. 31023/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del Gip che aveva confermato il provvedimento del Questore contenente: divieto di accesso a luoghi dove si svolgono competizioni sportive (calcio e pallacanestro) per anni otto e obbligo di presentazione presso la Questura, prima e dopo ogni incontro della squadra del Rimini, per anni cinque. Il ricorrente deduceva: (1) carenza di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza per l'obbligo di doppia comparizione; (2) violazione dell'art. 6 L. 12/12/1989 n. 401 per l'indeterminatezza temporale della convalida (mancanza dell'ora), che impedisce di verificare il rispetto dei termini di 48 ore dalla richiesta del PM e di 96 ore dalla notifica; (3) eccessiva durata della prescrizione dell'obbligo di presentazione; (4) difetto di motivazione circa l'estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo (tempestività della convalida) e l'ha dichiarato assorbente. Avendo l'ordinanza impugnata indicato solo la data e non l'ora della convalida, non era possibile verificare il rispetto dei termini ordinamentali (48 e 96 ore); tale incertezza ha comportato la caducazione della misura. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore in data 11/01/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. Per effetto della decisione non è stata esaminata nel merito la restante censura relativa a motivazione e durata.
Norme richiamate
Legge 12 dicembre 1989, n. 401
art. 6, comma secondo; art. 6, comma 3
La norma impone termini stringenti per la convalida delle prescrizioni del Questore (tempi 'orari' dalla richiesta del PM e dalla notifica). L'assenza dell'indicazione dell'ora della convalida impedisce di accertare il rispetto dei termini e rende la misura inefficace.
Richiamata per spiegare che l'eventuale nullità dell'ordinanza di convalida (es. per violazione del diritto all'assistenza difensiva) può comportare l'annullamento con rinvio; la Corte sottolinea che nei casi che incidono sulla libertà personale la forma e i termini vanno rispettati rigorosamente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005; Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010; Sez. 3, n. 17871 del 08/04/2009
Principi consolidati secondo cui, in materia di misure preventive che incidono sulla libertà personale, non è ammesso ricorrere a presunzioni per sanare l'assenza di indicazioni temporali e formali; l'indeterminazione della data/ora di convalida causa inefficacia o nullità del provvedimento.
Massime di principio
- Quando una misura preventiva (es. Daspo o obbligo di presentazione) è soggetta a termini 'orari' per la convalida, il provvedimento del giudice deve indicare data e ora: l'assenza dell'ora può rendere la misura inefficace.
- Le misure che incidono sulla libertà personale richiedono rigorosa osservanza delle prescrizioni formali e temporali; il giudice non può sanare per presunzione difetti formali che impediscano di verificare la tempestività.
- Se l'incertezza sulla tempestività della convalida non è altrimenti risolvibile dagli atti, la Corte cassazionale può annullare il provvedimento senza rinvio e dichiarare l'inefficacia della parte viziata.
- Le motivazioni che giustificano obblighi gravosi (es. doppia presentazione, durata pluriennale) devono essere esplicite e specifiche: la genericità o l'assenza di ragioni di necessità/urgenza può essere censurata e portare all'annullamento.
- L'estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli richiede una valutazione delle concrete esigenze di prevenzione bilanciata con i diritti lavorativi e la praticabilità (orari, pubblicità delle partite); tali profili vanno esplicitamente motivati nel provvedimento.
- In contenziosi analoghi, controllare sempre le formalità: notifiche con data e ora, deposito in cancelleria e indicazione dell'ora nell'ordinanza di convalida; la loro mancanza può essere decisiva a favore dell'interessato.
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