Cassazione Penale, Sentenza n. 9435/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 02/11/2021 con la quale la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa il 25/11/2015 dal Tribunale di S.M.C. Vetere, divenuta definitiva il 09/04/2016. Coviello deduceva vizi motivazionali e violazione di legge per un presunto errato accertamento dei limiti del giudizio di ammissibilità (sosteneva che la Corte aveva fatto un sindacato di merito sulle prove nuove), chiedeva l'audizione in contraddittorio delle persone già sentite in indagini difensive e sosteneva che, dopo che alcuni dichiaranti (coimputati) erano stati destinatari di pronunce di "non doversi procedere" per prescrizione, fosse intervenuto un mutamento della loro veste processuale (ai sensi dell'art. 197-bis) e dunque la loro testimonianza dovesse avere diverso valore probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Ha richiamato che una nuova richiesta di revisione è ammissibile solo se fondata su elementi diversi rispetto a quelli già valutati (art. 641 c.p.p.) e che, nella fase di ammissibilità, il giudice compie una verifica sommaria e astratta dell'idoneità degli elementi nuovi (assumendo in linea generale la loro veridicità salvo evidenti cause di inaffidabilità). Ha ritenuto che le dichiarazioni indicate non fossero nuove o non avessero idoneità a scalfire il giudizio di condanna, anche perché incompatibili con elementi oggettivi valutati nel processo (in particolare le lesioni riportate dal ricorrente). Ha inoltre stabilito che il mero mutamento di veste dei dichiaranti non produce automaticamente effetto decisivo in fase di ammissibilità. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Stabilisce che una nuova richiesta di revisione è ammessa solo se fondata su elementi diversi da quelli già valutati; la Corte l'ha applicata per escludere la novità degli elementi proposti.
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle "prove nuove" come criterio per valutare quali elementi possono giustificare la revisione; la Corte sottolinea che in ammissibilità si valuta l'astratta idoneità delle prove nuove a ribaltare il giudizio.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulle regole valutative delle dichiarazioni: la Corte ha discusso la rilevanza di tale richiamo ma ha ritenuto che la sua applicazione non fosse decisiva nella fase di ammissibilità del riesame.
art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen.
art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen.
Riguarda il mutamento di veste processuale degli imputati successivamente alla loro dichiarazione; la Corte ha ritenuto che il mutamento di veste non comporti automaticamente, in sede di ammissibilità, un diverso effetto probatorio idoneo a determinare la revisione.
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Norme sul proscioglimento e sulla valutazione delle prove nel giudizio di merito: la Corte ha indicato che la valutazione preventiva in ammissibilità riguarda l'astratta capacità combinata delle prove "vecchie" e "nuove" di condurre al proscioglimento, pur senza l'approfondimento del giudizio di merito.
Consente la condanna alle spese e al versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicato per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento ai limiti di impugnazione in cassazione; menzionato in relazione alle prescrizioni sui motivi di ricorso ammessi.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma di natura organizzativa/procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; applicata secondo prassi processuale.
Massime di principio
- Una nuova richiesta di revisione deve essere fondata su elementi effettivamente diversi rispetto a quelli già valutati nella precedente richiesta dichiarata inammissibile (art. 641 c.p.p.).
- In fase di ammissibilità il giudice effettua una valutazione sommaria e astratta dell'idoneità delle prove nuove, assumendole in linea generale come corrispondenti al vero salvo evidenti segni di inaffidabilità; non è consentita una penetrante anticipazione del giudizio di merito.
- Il semplice mutamento di veste processuale dei dichiaranti (es. pronunce di non doversi procedere per prescrizione) non costituisce automaticamente un elemento di novità decisivo nella fase di ammissibilità della revisione.
- Le prove nuove devono essere concretamente idonee a incidere sul quadro probatorio già formato: dichiarazioni incompatibili con elementi oggettivi valutati nel processo (per es. lesioni subite dall'imputato) non sono in genere sufficienti a determinare l'ammissibilità della revisione.
- Se si ritiene illegittima una precedente declaratoria di inammissibilità, occorre specificare nell'atto se e come quella declaratoria sia stata impugnata (art. 634 c.p.p. per il ricorso contro l'ordinanza di inammissibilità), altrimenti la nuova richiesta rischia di essere considerata ripetitiva.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di riproporre istanze analoghe.
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