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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29539/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.o.p. del Tribunale di Isernia (25/11/2024) che aveva dichiarato la nullità e l'inutilizzabilità del verbale di sopralluogo della polizia giudiziaria ritenendolo atto "irripetibile". Il Pubblico Ministero ha censurato l'abnormità del provvedimento e la violazione dell'art. 554-ter c.p.p., deducendo che i rilievi erano limitati a fotografie, aerofotografie e misurazioni della pista (non costituendo accertamenti tecnici irripetibili) e che l'ordinanza ha indebitamente escluso atti su cui si può invece discutere nel dibattimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, trasmettendo gli atti al Tribunale di Isernia per il prosieguo. La Corte ha motivato che in fase predibattimentale l'art. 554-ter c.p.p. prevede solo le opzioni indicate dalla norma (sentenza di non luogo a procedere, rito alternativo, fissazione dell'udienza dibattimentale davanti a diverso giudice e restituzione del fascicolo al PM) e non la restituzione degli atti al PM per presunti vizi di indagine; tale misura sarebbe abnorme, determinerebbe una stasi processuale e priverebbe il PM della facoltà di impugnare. Inoltre, i rilievi contestati (fotografici/aerofotografici e misurazioni) non erano, di per sé, accertamenti tecnici irripetibili e possono essere affrontati nel corso del processo.

Norme richiamate

  • art. 554-ter cod. proc. pen.

    La norma delimita le scelte del giudice predibattimentale (sentenza di non luogo a procedere, rito alternativo, fissazione udienza dibattimentale davanti a diverso giudice e restituzione del fascicolo al PM). Non autorizza la restituzione degli atti al PM per correggere presunti vizi degli atti di indagine; decisioni in tal senso causano stasi processuale e possono ledere la possibilità di impugnazione del PM.

Massime di principio

  • In fase predibattimentale il giudice deve attenersi alle opzioni previste dall'art. 554-ter c.p.p.; non è legittima la restituzione degli atti al PM per presunti vizi degli atti di indagine.
  • La dichiarazione di nullità o inutilizzabilità per atti ritenuti "irripetibili" richiede valutazioni rigorose: rilievi fotografici, aerofotografici e misurazioni non sono normalmente accertamenti tecnici irripetibili e possono essere discussi in dibattimento.
  • Provvedimenti che determinano una stasi processuale o che privano il Pubblico Ministero della possibilità di impugnare sono suscettibili di annullamento da parte della Cassazione.
  • Le contestazioni sulla regolarità degli atti svolti dalla polizia giudiziaria trovano, di regola, adeguata sede di valutazione nel processo; l'esclusione preventiva è un rimedio eccezionale e va motivata compiutamente.
  • Se si ritiene che un accertamento sia realmente irripetibile, occorre motivare specificamente l'impossibilità di ripetizione e la rilevanza probatoria dell'atto per giustificare misure cautelari di esclusione già in fase predibattimentale.

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