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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34015/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata restava ferma nei suoi effetti, cioè la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato sub capo B) e la rideterminazione della pena per il reato sub capo A).

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro resa in sede di rinvio. In quel giudizio di rinvio la Corte territoriale, dopo la precedente riqualificazione del fatto sub capo B) come reato di cui all'art. 393 c.p., aveva dichiarato non doversi procedere per tale reato perché estinto per prescrizione e aveva rideterminato la pena per il reato di cui al capo A) in anni uno e mesi quattro di reclusione. Con il ricorso si censurava, da un lato, la quantificazione della pena; dall'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico, perché si limitava a contestare la pena a fronte di una motivazione di appello puntuale e fondata sulla valutazione di congruità ex art. 133 c.p.; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    Il fatto del capo B è stato riqualificato come reato di cui a questa disposizione; nel giudizio di rinvio ne è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come criterio di valutazione della congruità della pena, ritenuta dalla Corte territoriale adeguatamente motivata.

  • art. 131-bis c.p.

    La sua mancata applicazione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione; il motivo è quindi inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che introduca per la prima volta una questione non devoluta ai giudici di merito, come la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non prospettata precedentemente.
  • La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile quando si risolva in una contestazione generica e non confronti la motivazione della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha espressamente svolto la valutazione di congruità ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Quando la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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