Cassazione Penale, Ordinanza n. 36633/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 12 dicembre 2025 della Corte d’appello di Salerno, che aveva confermato la condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione sulla sussistenza del fatto, contestando la veridicità delle relazioni di servizio degli operatori di polizia giudiziaria. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo ha lamentato violazione di legge e vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il secondo esprimeva un dissenso di merito e la motivazione della sentenza d’appello sul diniego della particolare tenuità non era manifestamente illogica: rilevavano le offese, anche di genere, rivolte alle operatrici di polizia e l’incitamento alla protesta rivolto ai numerosi connazionali presenti. Tale valutazione non era incompatibile con la prognosi di futura astensione da condotte analoghe sottesa alla sospensione condizionale della pena. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la pena era abbondantemente inferiore alla misura media edittale e, in tale situazione, la motivazione sulla commisurazione può essere sintetica. Sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa nella causa d’inammissibilità. Il dispositivo riportato nel testo è troncato dopo le parole «Dichiara inam…», ma la motivazione afferma espressamente l’inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Dieng Mapeinda impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis, cod. pen.
La disposizione identifica il reato per il quale è stata confermata la condanna; la decisione di legittimità non affronta ulteriori profili interpretativi della fattispecie.
Il secondo si risolve in una valutazione di merito dissenziente da quella della sentenza impugnata, qui valutabile, tuttavia, solo sotto il profilo della non manifesta illogicità: requisito che la sentenza soddisfa a pieno, avendo escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle offese anche "di genere" indirizzate alle operatrici di polizia intervenute e dell'incitazione alla protesta rivolta dall'imputato ai suoi numerosi connazionali presenti sul luogo ed al momento del fatto, senza che possa ravvisarsi alcuna antinomia con la prognosi di futura astensione da analoghe condotte, sottesa alla riconosciuta sospensione condizionale della pena.
In sede di legittimità il diniego della particolare tenuità, fondato su una motivazione non manifestamente illogica riferita alle modalità e al contesto della condotta, non può essere sostituito da una diversa valutazione di merito; tale diniego non è incompatibile con la concessione della sospensione condizionale.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio mediante la contestazione della credibilità delle fonti dichiarative o documentali, quando la censura richiede una nuova ponderazione dei fatti riservata al giudice di merito.
- Il giudizio sul diniego della particolare tenuità del fatto è sindacabile in sede di legittimità nei limiti della manifesta illogicità della motivazione; la gravità delle modalità della condotta e il contesto in cui si è svolta possono giustificare il diniego.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto non è di per sé incompatibile con la sospensione condizionale della pena, poiché le due valutazioni rispondono a presupposti distinti.
- La motivazione sulla commisurazione della pena può essere sintetica, anche mediante formule di adeguatezza o richiami alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, quando la pena è sensibilmente inferiore alla misura media edittale; una spiegazione dettagliata è necessaria quando la pena si discosta notevolmente verso l’alto da tale misura.
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