Cassazione Penale, Sentenza n. 14021/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Forlì (04/10/2022) che, pur avendo revocato la sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Foggia (26/01/2007, definitiva 09/06/2007) per la commissione di un nuovo delitto, aveva dichiarato estinta la pena (1 anno e 4 mesi di reclusione e €400 di multa) per decorso dei dieci anni dalla irrevocabilità. Il Procuratore ha dedotto violazione dell'art. 172 cod. pen., comma 7, sostenendo che l'estinzione non opera in presenza di recidiva accertata ai sensi dell'art. 99, comma 2; nel caso concreto il ricorrente risultava ritenuto recidivo con sentenza definitiva della Corte d'appello di Bologna (sentenza 09/10/2015, definitiva 24/11/2015) relativa a fatto del 28/04/2015, cioè entro il periodo di decorrenza del termine di estinzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 2, risultasse accertata con una sentenza definitiva del 24/11/2015 e che l'esistenza della recidiva osti all'applicazione dell'art. 172, comma settimo. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato estinta la pena e ha rinviato al Tribunale di Forlì per un nuovo giudizio sul punto. Restano impregiudicate le altre statuizioni (in particolare la revoca della sospensione condizionale).
Norme richiamate
art. 172 cod. pen. (estinzione della pena per decorso del tempo)
l'estinzione delle pene non opera nel caso di soggetti recidivi, "nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99"
La Corte interpreta il comma settimo come ostativo all'estinzione quando il condannato sia recidivo ai sensi dei capoversi dell'art. 99, anche se l'accertamento della recidiva avviene in un giudizio successivo purché entro il periodo precedente la maturazione del termine di estinzione
La recidiva prevista dai capoversi dell'art. 99 (in particolare comma 2, nn. 1 e 2 nel caso di specie) costituisce causa ostativa all'estinzione delle pene ai sensi dell'art. 172, comma 7
art. 23-bis legge n. 176/2020 (procedura)
Richiamata in ordine alla lettura delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero ai fini del procedimento davanti alla Corte
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti richiamati)
Sez. 1, n. 13398 del 19/02/2013 (Milacic); Sez. 1, n. 44612 del 03/10/2013; Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019
Consolidato principio di diritto secondo cui l'estinzione della pena non opera nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99, a condizione che l'accertamento della recidiva sia intervenuto in qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione/estinzione della pena; è irrilevante che l'accertamento sia stato compiuto in sentenza successiva
Massime di principio
- L'estinzione della pena per decorso del tempo (art. 172) è esclusa se il condannato risulta recidivo ai sensi dei capoversi dell'art. 99, anche quando l'accertamento della recidiva avvenga con sentenza successiva a quella cui si riferisce la pena da estinguere, purché tale accertamento intervenga entro il periodo precedente alla maturazione del termine di estinzione.
- Per valutare l'operatività dell'estinzione è necessario verificare non solo le date di irrevocabilità della sentenza principale, ma anche l'esistenza di condanne successive (e la relativa declaratoria di recidiva) entro il periodo rilevante; un'accertata recidiva impedisce l'estinzione anche se accertata in un giudizio successivo.
- In caso di revoca della sospensione condizionale e contestuale dichiarazione di estinzione della pena, il pubblico ministero può proporre ricorso se esistono elementi di recidiva che ostano all'estinzione; il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza di tali elementi prima di dichiarare l'estinzione.
- Nella pratica: controllare sempre il certificato del casellario giudiziale/registro delle condanne, le date di irrevocabilità delle sentenze, le eventuali declaratorie di recidiva e il decorso dei termini decennali di estinzione; se viene accertata recidiva entro il periodo utile, non si può dichiarare l'estinzione e si devono adottare le misure esecutive conseguenti.
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