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Sentenza

Sentenza del 10/05/2018 n. 3093 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Ente impositore - Utilizzo metodo induttivo - Studio settore - Natura presuntiva - Situazione contribuente - Mancato adeguamento - Precisione, gravità, concordanza - Esclusione - Soggetto contribuente - Reale situazione economica/contributiva - Prova contraria - Compiuto assolvimento - Ente impositore - Idonea giustificazione - Mancata produzione - Illegittimità pretesa - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità della pretesa fiscale perché basata esclusivamente o prevalentemente sugli studi di settore e sul mancato adeguamento ai relativi risultati. Tali strumenti hanno natura presuntiva e possono fondare l'accertamento solo se le presunzioni risultano precise, gravi e concordanti e se sono concretamente adeguate alla reale situazione economica e contributiva del contribuente. Il contribuente può fornire prova contraria, mentre l'Ufficio deve esaminare le giustificazioni e fornire un'idonea motivazione a sostegno della propria pretesa prima di emettere l'atto impositivo.

La decisione

La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta illegittima. Gli studi di settore non possono essere applicati in modo automatico o meramente matematico, senza verificare la situazione concreta del contribuente e senza considerare le eventuali prove e giustificazioni contrarie. L'Ufficio, in assenza di un'adeguata giustificazione della propria potestà impositiva, non può validamente fondare l'accertamento sul solo mancato adeguamento agli studi di settore.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2697

    La norma pone a carico di chi vuol far valere un diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e di chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione di tali fatti l'onere della relativa prova. Nel caso esaminato, l'Ufficio deve quindi fornire elementi idonei a sostenere la pretesa tributaria, mentre il contribuente può dimostrare l'inadeguatezza degli studi di settore rispetto alla propria situazione concreta.

Massime di principio

  • Gli studi di settore e gli altri strumenti presuntivi non determinano automaticamente il reddito imponibile: devono essere verificati alla luce della situazione economica concreta del contribuente.
  • Il semplice mancato adeguamento ai risultati degli studi di settore non è, da solo, sufficiente a legittimare un accertamento.
  • Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione devono essere precise, gravi e concordanti e devono essere supportate da una motivazione concreta e individualizzata.
  • Il contribuente può fornire prova contraria mediante documenti, circostanze economiche, andamento dell'attività o altre ragioni idonee a dimostrare lo scostamento dai parametri presuntivi.
  • L'Ufficio deve esaminare le giustificazioni del contribuente e spiegare perché le ritiene insufficienti; in mancanza di tale valutazione, la pretesa può risultare illegittima.
  • In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi sia sulla prova della reale situazione economica del contribuente sia sull'eventuale carenza di motivazione dell'atto impositivo.

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