Cassazione Penale, Sentenza n. 34375/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna d'appello del 24/04/2015 (divenuta irrevocabile il 24/06/2023) per cessione di 60,464 kg di hashish del 16/06/2008. Ha sostenuto che il reato si era prescritto il 16/12/2015 a causa di un ritardo nella notifica della sentenza d'appello (intervallo di tre anni tra emissione e notifica), e che tale decorso del tempo doveva costituire motivo di revisione ex art. 630 c.p.p. in combinato con art. 631 c.p.p. e art. 531 c.p.p.. Ha inoltre dedotto che il concetto di "nuova prova" deve comprendere anche cause estintive del reato non dedotte o non rilevate tempestivamente, e ha richiamato profili costituzionali e convenzionali (art. 24 Cost., art. 6 CEDU, art. 47 UE, art. 10 Dichiarazione Universale) riguardo al diritto ad ottenere il riconoscimento della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i motivi e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la revisione ex art. 630 c.p.p. richiede "nuove prove" intese come prove sopravvenute, scoperte, non acquisite o acquisite ma non valutate, tali da portare al proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.; non può basarsi sul mero decorso del tempo successivo al passaggio in giudicato. La Corte ha precisato che la prescrizione si valuta alla data di emissione della decisione e che il tempo intercorrente tra emissione e notifica della sentenza d'appello è irrilevante ai fini della prescrizione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che esclude l'ampliamento del concetto di nuova prova per comprendere cause estintive non dedotte o non rilevate tempestivamente. Infine, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Istituto della revisione come mezzo straordinario per rimuovere effetti di una sentenza irrevocabile, ammissibile solo se dedotte "nuove prove" che, se accertate, conducano al proscioglimento
Collega gli elementi dedotti nella revisione alla necessità che dimostrino, se accertati, l'obbligo di proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.
Consente al giudice della revisione, se le prove nuove lo giustificano, di pronunciare proscioglimento o declaratoria di estinzione per prescrizione, ma solo se la nuova prova introduce elementi fattuali rilevanti per la maturazione del termine prescrizionale
artt. 529 e 530 cod. proc. pen.
Richiamati come possibili esiti di proscioglimento alla luce delle "nuove prove" dedotte in revisione
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, 26/09/2001, Pisano e successive pronunce)
Definizione consolidata di "nuova prova" (prove sopravvenute, scoperte, non acquisite, o acquisite ma non valutate) e principio che la revisione non ammette una mera diversa valutazione del dedotto; inoltre, precedenti escludono l'inclusione nel concetto di nuova prova del mero decorso del tempo o di cause estintive non dedotte tempestivamente
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 c.p.p. è ammessa solo se basata su "nuove prove" che, se accertate, comporterebbero il proscioglimento secondo gli artt. 529-531 c.p.p.; il mero decorso del tempo non è nuova prova
- La prescrizione si valuta alla data di emissione della decisione giudiziaria; il tempo intercorrente fino alla sua notifica non prolunga il termine prescrizionale
- Non è rimediabile in sede di revisione la mancata deduzione o la non tempestiva rilevazione di una causa estintiva del reato, salvo che tale causa sia ancorata a una nuova prova fattuale rilevante
- Chi intende far valere la prescrizione deve farlo nel corso del processo o collegarla a elementi nuovi di fatto; l'inerzia processuale o deduzioni generiche possono determinare l'inammissibilita dell'istanza di revisione
- La declaratoria di inammissibilita di impugnazioni antecedenti che rende una sentenza irrevocabile preclude l'instaurarsi di un valido rapporto processuale utile a far emergere eccezioni successive
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