Cassazione Civile, Ordinanza n. 18549/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato l'atto impositivo con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato un credito d'imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, dichiarando legittimo il recupero limitatamente all'anno 2002. La società proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente rappresentava di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, chiedendo la sospensione del processo e la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere; l'istanza veniva reiterata in memoria. La Corte ha verificato la sussistenza dei requisiti per la definizione agevolata: sospensione della causa fino al 31 dicembre 2020, mancato rigetto dell'istanza entro il 31 luglio 2020 e mancata richiesta di trattazione entro il 31 dicembre 2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata della controversia e della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione di merito. Ha inoltre posto le spese giudiziali a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, ritenendolo limitato ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
la definizione agevolata della controversia è idonea, ove ne ricorrano i presupposti procedurali e temporali, a determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata quale base normativa della definizione agevolata
contributo unificato
c.d. "doppio contributo unificato"
non è dovuto nei casi di estinzione del procedimento per definizione agevolata, poiché la misura è applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame
Massime di principio
- La presentazione di una valida domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, quando accompagnata dal rispetto delle condizioni previste dalla disciplina speciale, comporta la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione di merito e giustifica la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata, il giudice deve verificare in concreto la ricorrenza dei presupposti procedurali previsti dalla normativa speciale, tra cui la sospensione del processo, il mancato rigetto dell'istanza entro il termine stabilito e la mancata richiesta di trattazione entro la scadenza prevista.
- Il c.d. doppio contributo unificato non può essere applicato in via estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, avendo natura latamente sanzionatoria.
- Quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
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