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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47233/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Suprema Corte ha ritenuto che il motivo non fosse manifestamente infondato e, non essendovi elementi che consentissero una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ha rilevato che il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il 5/07/2024 (tenuto conto di 72 giorni di sospensione). Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la riforma parziale della sentenza di primo grado operata dalla Corte d'appello, che aveva riqualificato la condotta nel reato di bancarotta preferenziale (fatto commesso il 24/10/2016). Il motivo dedotto, sostenuto anche con successiva memoria, contestava la sussistenza del reato e richiedeva la revisione della qualificazione e della conseguente determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte indica che non erano presenti elementi sufficienti per pronunciare direttamente sul merito ai sensi di questa norma (che consente alla Corte di Cassazione, in determinate condizioni, di decidere nel merito senza rinviare). Di conseguenza non è stata adottata una pronuncia di merito ex art. 129(2).

  • prescrizione del reato (regole generali sul decorso e sospensione della prescrizione)

    La Corte ha calcolato il decorso del termine di prescrizione tenendo conto di 72 giorni di sospensione e ha ritenuto estinto il reato alla data indicata, con conseguente annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se in Cassazione un motivo di ricorso non è ritenuto manifestamente infondato e nel frattempo è decorso il termine di prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
  • L'art. 129, comma 2, c.p.p. consente alla Cassazione di decidere nel merito senza rinvio solo quando gli elementi del caso risultino sufficientemente delineati; in mancanza di tali elementi la Corte non può sostituirsi al giudice di merito e deve valutare altre conseguenze (es. prescrizione).
  • In procedimenti penali è cruciale calcolare correttamente i termini di prescrizione, compresi giorni di sospensione: una valutazione prudente del decorso può determinare l'estinzione del reato prima della definizione del giudizio di legittimità.
  • Se il reato si estingue per prescrizione durante il procedimento, la pronuncia di annullamento può avvenire senza rinvio e senza entrare nel merito della controversia sostanziale.
  • Per il ricorrente è strategico far valere tempestivamente vizi di fatto o di diritto che possano rallentare o impedire la definizione della condanna, poiché il decorso della prescrizione può determinare l'annullamento definitivo della sentenza impugnata.

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